Corte costituzionale, sentenza numero 55 depositata il 22 Aprile 2025.

Il giudice deve poter valutare se corrisponda all’interesse del minore sospendere il genitore, condannato per maltrattamenti in famiglia, dall’esercizio della responsabilità genitoriale

L’articolo 34, secondo comma, del codice penale è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente al giudice di valutare in concreto se – a seguito della condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale (articolo 572, secondo comma, del codice penale) – corrisponda all’interesse del minore applicare anche la pena della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

È quanto ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza numero 55 depositata il 22 Aprile 2025, che ha ritenuto fondate le relative questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Siena.

L’articolo 34, secondo comma, del codice penale prevede che, in caso di condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale, sia automaticamente applicata anche la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

Il Tribunale rimettente, che riferiva di essere pervenuto a riconoscere la responsabilità penale di due genitori per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei figli minori conviventi, lamentava però che l’automatica applicazione della pena accessoria, come imposta dall’articolo 34, secondo comma, del codice penale, non consentirebbe di tenere in considerazione l’interesse del minore, da valutare in concreto, alla preservazione del nucleo familiare.

La Corte ha ritenuto che tale automatica applicazione sia in contrasto con gli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione.

La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha da tempo rilevato che nel sistema normativo, alla luce dei princìpi costituzionali e della stessa evoluzione della legislazione ordinaria, è centrale l’interesse del minore. Il rigido automatismo che impone di applicare la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale non consente al giudice una valutazione in concreto dell’interesse del minore a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta, nonostante l’irrogazione della pena principale, la relazione con il proprio genitore.

L’interesse del minore, infatti, può risultare in concreto meglio protetto senza sospendere la responsabilità genitoriale, dalla quale derivano obblighi per il genitore e diritti per il minore.

La norma censurata, invece, pone l’irragionevole presunzione assoluta che, a fronte di una condanna del genitore per il reato di maltrattamenti in famiglia, l’interesse del minore sia sempre e soltanto tutelato sospendendo il genitore dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

Al contrario, le norme costituzionali impongono che sia il giudice penale a valutare se la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale sia, in concreto e alla luce dell’evoluzione, successiva al reato, del rapporto tra figlio e genitore, la soluzione ottimale per il minore, in quanto rispondente alla tutela dei suoi preminenti interessi.