(Studio legale G.Arrigo, G.Patrizi ,G.Dobici)

Corte di cassazione. Ordinanza 18 settembre 2026, n. 25529

Maggiorazione contributiva – Esposizione ad amianto – Rivalutazione del periodo di esposizione – Notifica – Declaratoria di improcedibilità – Accoglimento

“Nelle controversie di lavoro in grado d’appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell’art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l’ordinamento, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa.” (cfr. Cass., SU, n. 20604 del 2008, e successive conformi, fra le quali Cass. n. 27079 del 2020, n. 453 del 2020, n. 6159 del 2018 e recentemente n. 8515 del 2026)”.

“[…] La Corte di cassazione

(omissis)

Fatti di causa

La Corte di appello di Messina ha riformato la sentenza di primo grado e, accertata l’avvenuta esposizione ad amianto di L.B. per un periodo pari a dieci anni due mesi e undici giorni, ha condannato l’Inps al riconoscimento dei benefici di cui all’art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992, come modificato dalla legge n. 171 del 1993 e dal d.l. n. 269 del 2003, vale a dire alla rivalutazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ed alla conseguente maggiorazione contributiva.  

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps che articola un motivo illustrato da memoria. L.B. resiste con controricorso  e deposita memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 435 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e si deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nel non dichiarare improcedibile l’appello del B. che era stato notificato all’avvocato dell’Inps costituito nel primo grado in data 29 giugno 2022, successivamente alla prima udienza di discussione (del 7 giugno 2022) e prima della seconda udienza di trattazione del 12 luglio 2022.

Evidenzia che, come era stato tempestivamente eccepito, la relata di notifica depositata in vista della prima udienza di discussione dell’appello e inserita nel relativo fascicolo telematico, era inesistente poiché priva del messaggio di posta certificata attestante la consegna.

Ad avviso dell’Istituto ricorrente l’inesistenza di quella notifica non avrebbe potuto essere sanata mediante la sua rinnovazione , autorizzabile solo laddove la notifica pur esistente sia tuttavia nulla.

La conseguenza del mancato deposito della prova dell’avvenuta notifica, la sola autorizzabile, sarebbe l’improcedibilità del giudizio.

Parte controricorrente nel costituirsi ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi e comunque l’effetto sanante della costituzione in giudizio dell’Inps.  

Il ricorso è fondato.

Dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale di appello, consultabili in  ragione della censura mossa alla sentenza – che non si espone ai rilievi di inammissibilità denunciati da parte controricorrente essendo sufficientemente specificati gli elementi da cui desumere il contenuto della censura che stante la sua natura processuale autorizza la Corte all’esame diretto degli atti (cfr. in generale sui requisiti di specificità dei motivi Cass. s.u. n. 32415 dell’08/11/2021) –  emerge che l’assicurato che aveva avviato il procedimento notificatorio del ricorso in appello corredato del decreto di fissazione dell’udienza non lo aveva portato a compimento e solo successivamente al rinvio della causa ad una nuova udienza, per consentire al ricorrente il deposito del ricorso e del decreto di fissazione di udienza notificati per la prima udienza (cfr. verbale del 7 giugno 2022), invece aveva proceduto ad una nuova e non autorizzata notifica (alla Pec in data 29.06.2022 in formato eml) del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza unitamente al verbale con il quale era stato disposto il rinvio al solo fine di acquisire la prova della già avvenuta notifica.

Orbene, va qui ribadito che “Nelle controversie di lavoro in grado d’appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell’art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l’ordinamento, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa.” (cfr. Cass., SU, n. 20604 del 2008, e successive conformi, fra le quali Cass. n. 27079 del 2020, n. 453 del 2020, n. 6159 del 2018 e recentemente n. 8515 del 2026).

Ne segue l’accoglimento del ricorso e la riforma della sentenza impugnata con declaratoria di improcedibilità dell’appello.

Quanto alle spese del processo, ferme le spese di primo grado rispetto alle quali si è formato il giudicato, ritiene il Collegio che debbano invece essere compensate tra le parti quelle del grado di appello oltre che quelle del presente giudizio di legittimità in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara che l’appello era improcedibile […]”.