Decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168

Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell’interno e di impianti di interesse strategico nazionale

Art. 1.Interventi urgenti in materia di proroga degli addetti all’ufficio per il processo

1. I contratti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già prorogati in forza dell’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, sono ulteriormente prorogati, limitatamente al numero di milletrecentocinquanta unità, dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, in deroga all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 31 gennaio 2027, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità di cui al primo periodo sono stabiliti con il decreto del Ministro della giustizia di cui al citato articolo 16, comma 10. Per le unità da destinare alla Corte di cassazione è titolo preferenziale l’esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimità.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 16.771.754 per l’anno 2026 e di euro 5.686.513 per l’anno 2027 cui si provvede:

a) quanto a euro 95.101 per l’anno 2026 mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 1.309.000 per l’anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;

c) quanto a euro 13.966.655 per l’anno 2026 e a euro 5.686.513 per l’anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare, mediante riassegnazione ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettere b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all’entrata del bilancio dello Stato;

d) quanto a euro 561.966 per l’anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

e) quanto a euro 839.032 per l’anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Art. 2. Interventi urgenti in materia di tirocinio dei magistrati ordinari

1. All’articolo 21 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in quattro periodi: il primo periodo della durata di tre mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le corti d’appello e consiste nella partecipazione all’attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, il terzo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il quarto periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.».

Art. 3. Interventi urgenti in materia di poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori

1. All’articolo 371-bis del codice di procedura penale è aggiunto, infine, il comma seguente:

«4-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni. In questo caso le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.».

2. All’articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «anche quando riguardano minorenni,» e dopo le parole: «alle procure distrettuali» sono inserite le seguenti: «e alle procure minorili»;

b) al quinto periodo, dopo le parole: «alla procura distrettuale» sono inserite le seguenti: «e alla procura minorile».

Art. 4. Modifiche all’articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100

1. All’articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2027»;

b) al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142», sono inserite le seguenti: «che, in tal caso, equivale al documento di cui al comma 4 dello stesso articolo 4. Il documento rilasciato ai sensi del presente comma è valido per il periodo di un anno decorrente dalla data in cui la domanda di protezione internazionale è registrata, fatto salvo il rinnovo previsto dall’articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1348, e consente l’esercizio dell’attività lavorativa ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».

Art. 5. Esigenze indifferibili per la continuità produttiva e operativa degli impianti di interesse strategico nazionale

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, gli organi commissariali delle società del Gruppo ILVA S.p.A. in Amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d’Italia in Amministrazione straordinaria sono autorizzati a effettuare i pagamenti dei debiti, sorti nel corso delle procedure, per la continuità operativa.

Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.