a cura di Gianni Arrigo
1.Il Giudice per le indagini preliminari è il Giudice cui competono gli “atti giurisdizionali£ più importanti nella fase delle indagini preliminari.
Il Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.), non svolge indagini preliminari, ma sostanzialmente esercita il controllo sulle attività di ricerca della prova a garanzia dei diritti di coloro nei cui confronti tale attività viene effettuata.
Il G.I.P. interviene infatti:
-in funzione di garanzia delle posizioni di libertà;
-in funzione di controllo e garanzia sui tempi di svolgimento delle indagini e sull’esercizio dell’azione penale.
Il Pubblico Ministero è organo inquirente rispetto al quale il cittadino assume posizione di soggezione, almeno sino a che non viene formalmente esercitata l’azione penale: al G.I.P. sono rimesse tutte le decisioni che maggiormente incidono sulla conduzione del procedimento o che più da vicino concernono la libertà dell’indagato (intercettazioni telefoniche, incidente probatorio, convalida del fermo e dell’arresto, applicazione di misure cautelari, convalida del sequestro, ecc.)
Ad esempio, se una persona viene arrestata o fermata dalla polizia giudiziaria, è al G.I.P. che spetta accertare, nell’udienza di convalida (art. 391 c.p.p.), se sono state rispettate le condizioni che consentivano di arrestare o fermare quella persona. Se il P.M. ritiene che l’indagato possa sottrarsi al processo e alla condanna ovvero possa commettere altri gravi reati, non può farlo catturare dalla polizia giudiziaria e porlo in custodia cautelare in carcere, ma deve richieder al G.I.P. (art. 291 c.p.p.) di emettere la misura della custodia cautelare (in carcere) o altra misura restrittiva della libertà dell’indagato. Spetta al GIP accogliere o rigettare la richiesta del P.M. a seconda che la ritenga o meno legittima.
Spetta ancora al G.I.P. autorizzare il compimento delle intercettazioni telefoniche (art. 267 c.p.p.) richieste dal P.M.: trattandosi, infatti, di un mezzo insidioso che può incidere sulla riservatezza delle relazioni personali dell’indagato, non è consentito a chiunque “captarne le comunicazioni”, ma solo a chi indaga su certi reati particolarmente gravi e dietro autorizzazione del Giudice.
In casi eccezionali, tassativamente elencati dall’art. 392 c.p.p., è previsto che singoli atti possano essere “richiesti” sia dallo stesso P.M. che dalle altre parti interessate al G.I.P. e che, in tal modo, l’assunzione di tali atti avvenga dinanzi al G.I.P. e nel contraddittorio tra gli interessati. Si chiama, dunque, «incidente probatorio» lo speciale procedimento per mezzo del quale si assume una prova dinanzi al G.I.P.
Infine, è sottoposta al vaglio di fondatezza del G.I.P. anche la “richiesta di rinvio a giudizio” (nelle sue varie forme: rinvio a giudizio ordinario, giudizio immediato) nonché le altre forme di definizione abbreviata del procedimento, quali il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il G.I.P. proroga i termini previsti per le indagini (artt. 406-415) ovvero provvede sulla richiesta di archiviazione (artt. 408 ss.)
Il G.I.P. svolge le proprie funzioni presso il Tribunale, presso il quale svolge le sue funzioni anche con riferimento ai procedimenti per reati di competenza della Corte d’Assise.
Nei procedimenti di mafia, le funzioni di G.I.P. sono svolte da un magistrato operante nel Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello c.d. G.I.P. distrettuale.
2.La “Riforma Nordio” (Legge 9 agosto 2024, n. 114) prevede l’introduzione, a partire dal 25 agosto 2026, del GIP collegiale (giudice per le indagini preliminari in composizione di tre giudici anziché uno solo) per le decisioni riguardanti la custodia cautelare in carcere e le misure di sicurezza detentive (modifica all’art. 328 del codice di procedura penale con l’aggiunta del comma 1-quinquies).
I punti chiave della riforma
La composizione: Per l’applicazione della custodia cautelare in carcere non deciderà più un solo magistrato (GIP monocratico), ma un collegio composto da tre giudici.
L’interrogatorio preventivo: La Legge Nordio affianca alla collegialità l’obbligo di un interrogatorio preventivo dell’indagato da parte del giudice prima di disporre una misura cautelare coercitiva (salvo casi specifici come il pericolo di fuga o inquinamento probatorio).
2.1.Critiche: L’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) e diversi operatori del diritto hanno sollevato perplessità sul fatto che la collegialità, in assenza di un forte incremento dei magistrati giudicanti, possa allungare i tempi dei procedimenti e creare complesse incompatibilità processuali.
“Esprimiamo la nostra grande preoccupazione per l’entrata in vigore di una norma che può paralizzare il lavoro dei tribunali italiani. L’introduzione del giudice per le indagini preliminare collegiale il prossimo 24 agosto paralizzerà i tribunali medi e piccoli, provocherà in quelli grandi un aumento dei tempi del processo, senza alcun reale beneficio. 39 uffici gip/gup hanno un organico inferiore a tre magistrati e 28 ne hanno tre. In tutti questi uffici, la metà del totale, sarà necessario applicare altri giudici, con scopertura degli altri settori”. Così la Giunta dell’Associazione nazionale magistrati in una nota del 24 Aprile 2026.
“Chiediamo al legislatore una riflessione urgente per impedire tutto questo. È necessario sospendere subito l’entrata in vigore della norma fino al necessario adeguamento delle piante organiche. Il numero di magistrati italiani è poco più della metà della media europea e questo è inaccettabile se si vuole garantire un servizio efficace per la tutela dei diritti di tutti”, conclude la nota.
2.2.L’entrata in vigore del GIP collegiale -inizialmente prevista per il 25 agosto 2026–è stata rinviata al 28 febbraio 2027 con il decreto-legge 2 giugno 2026, n. 100 convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2026, n. 145. La riforma che introduce il GIP collegiale per la custodia cautelare in carcere e per le misure di sicurezza detentive non entrerà quindi in vigore nei termini inizialmente previsti. L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è stata differita al 28 febbraio 2027.
Si applicheranno a decorrere dal 28 febbraio 2027 le disposizioni relative alla composizione collegiale del GIP e, in particolare, quelle concernenti:
-l’interrogatorio preventivo nei casi previsti dalla nuova disciplina;
-la decisione collegiale sulla custodia cautelare in carcere;
-il coinvolgimento del collegio in caso di aggravamento della misura;
-la decisione collegiale sull’applicazione delle misure di sicurezza detentive;
Pertanto, fino al 27 febbraio 2027 continuerà ad applicarsi la disciplina attualmente vigente.
Il differimento è stato disposto a causa delle forti criticità organizzative e del rischio di paralisi degli uffici giudiziari. I tribunali (specialmente quelli di piccole e medie dimensioni) lamentano una grave carenza di organico e l’impossibilità di comporre i collegi con tre giudici per ogni decisione sulla libertà personale a risorse e organici invariati.
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