(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)

Corte di cassazione. Ordinanza 24 marzo 2026, n. 7058

Demansionamento – Dequalificazione professionale – Domanda di risarcimento – Danno biologico – Danno da mobbing – Principio di sinteticità espositiva – Omesso esame di fatti decisivi – Rigetto

“[…] La Corte di cassazione

(omissis)

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Venezia, in parziale accoglimento del ricorso di (…) ora pensionato dipendente (…) fino al 2019, con mansioni di specialista tecnico amministrativo, dichiarava inammissibile la domanda di accertamento del diritto all’inquadramento come quadro o come impiegato direttivo con conseguente domanda di condanna del datore da lavoro al pagamento delle relative differenze retributive; accertava che il dipendente era stato demansionato nei periodi da aprile ad agosto 1993 e da febbraio 1994 a marzo 2005, e condannava la società al pagamento di un importo pari al 30% della retribuzione lorda spettante per i periodi in questione, limitatamente ai periodi di effettività della prestazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da dequalificazione professionale, nonché al risarcimento del danno biologico pari complessivamente a € 43.600, oltre accessori di legge; rigettava per il resto il ricorso (in particolare la domanda di risarcimento del danno da mobbing).

2. La Corte d’Appello di Venezia, pronunciandosi sull’appello principale della società e su quello incidentale del lavoratore,  in parziale accoglimento dell’appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettato l’appello incidentale, confermato l’accertamento dell’inadempimento di (…) in relazione al demansionamento attuato nei periodi da aprile ad agosto 1993 e da febbraio 1994 al marzo 2005, condannava (…) al pagamento del risarcimento del danno biologico pari complessivamente a € 37.840, oltre rivalutazione e interessi legali come per legge; rigettava la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale da dequalificazione; confermava nel resto l’impugnata sentenza.

3. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione (…) con tre motivi; resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria conclusiva; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 2103, 2043, 2059, 2087, 2697, 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., 582 e 590 c.p., 36 e 41 Cost., e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., per erronea liquidazione del danno da demansionamento e, in particolare, mancata liquidazione di tutti i danni da demansionamento distinti da quello, riconosciuto, a titolo di danno biologico, e motivazione meramente apparente sul punto.

2. Con il secondo motivo, deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 2103, 2043, 2059, 2087, 2697, 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., 582 e 590 c.p., 36 Cost., e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. per mancato riconoscimento del mobbing e del relativo risarcimento, e motivazione meramente apparente sul punto .

3. Con il terzo motivo, deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 2103, 2043, 2059, 2087, 2697, 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., 36 Cost., e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., per mancato riconoscimento del demansionamento e del relativo risarcimento anche per i periodi dal settembre 1993 al gennaio 1994 e da marzo 2005 al luglio 2019, data di collocamento in pensione del ricorrente, e motivazione meramente apparente sul punto.

4. Tutti i motivi scontano preliminari profili di inammissibilità, oltre che per violazione del principio di sinteticità espositiva, in quanto, in tema di ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 3397/2024, n. 26874/2018, n. 19443/2011).

5. Né è riscontrabile nella decisione impugnata il vizio di motivazione apparente, che ricorre ove la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Cass. S.U. n. 22232/2016, n. 16595/2019).

Al di fuori di questa ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, in cui la Corte territoriale ha esplicitato adeguatamente il percorso logico argomentativo che sorregge le statuizioni contenute nel dispositivo, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e n. 8054/2014, e successive conformi).

6. Per completezza, osserva il Collegio, con riguardo al primo motivo, che, in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne derivi, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale (cd. danno in re ipsa), non potendosi prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo (Cass. S.U. n. 6572/2006, n. 29832/2008, n. 19785/2010, n. 29047/2017, n. 20253/2021); la prova del danno spetta al lavoratore, onerato dell’allegazione e prova della sussistenza di un effettivo danno, legato da nesso di causalità con l’accertato demansionamento, anche per presunzioni, ma in ogni caso da dimostrare nei suoi elementi costitutivi.

7. A tali principi si è conformata la Corte di Venezia, precisando (pp. 15 – 17 della motivazione) che, nel caso di specie, il lavoratore, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, non aveva allegato in modo specifico alcun danno ulteriore rispetto a quello alla salute, limitandosi a richiedere, oltre al risarcimento di quest’ultimo, il risarcimento “di tutti i danni da dequalificazione professionale, il cui ammontare può equitativamente quantificarsi, quantomeno, nella misura mensile di euro 250,00 ….”, senza tuttavia allegare alcuna specifica circostanza obiettiva che portasse a ritenere sussistenti tali asseriti ulteriori danni rispetto al danno alla salute, oggetto di autonoma liquidazione.

8. Tale giudizio, idoneamente argomentato e frutto di una valutazione di merito, non è sindacabile in sede di legittimità sul piano della diversa rilevanza attribuibile alle circostanze allegate a fini probatori rispetto al pregiudizio e non al dedotto demansionamento, e ciò è sufficiente ad escludere l’idoneità delle critiche avanzate a scalfire la conclusione cui è pervenuto il giudice del gravame, posto che nella sostanza le stesse mirano a confutare la valutazione di inadeguatezza delle  prospettazioni del ricorrente, espressa dalla Corte distrettuale, a costituire la base di un valido ragionamento presuntivo, che presuppone la sicura identificazione dei fatti noti dai quali risalire, in virtù di tale percorso logico-giuridico, a quello ignoto, e a sostenere probatoriamente la riconoscibilità di ulteriori danni rispetto a quello alla salute (cfr. Cass. n. 23144/2020, n. 15572/2024, n. 33637/2025).

9. Del resto, il ragionamento presuntivo è censurabile in sede di legittimità solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (cfr. Cass. n. 3541/2020, n. 5279/2020; v. anche Cass. n. 22366/2021, n. 9054/2022, n. 23263/2023); e, in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. e dell’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 27266/2023, n. 1385/2025), spettando, in ogni caso, al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni .

10. Quanto al secondo e terzo motivo, con essi si prospetta, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito nel quale ridiscutere esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 8758/2017, n. 29404/2017, n. 18721/2018, n. 20814/2018, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023).

11. Ciò tanto più con riferimento a statuizioni oggetto di pronuncia di merito cd. doppia conforme.

Infatti, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023).

12. In ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo.

13. Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso […]”.