La LEGGE 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026, e in vigore dal 16 agosto 2026, conferisce al Governo la delega per la riforma dell’ordinamento forense. Da questa data, il Governo ha sei mesi di tempo per emanare i relativi decreti legislativi attuativi,su proposta del Ministero della Giustizia
Le novità introdotte dal testo normativo:
-Terzo mandato e organizzazione. Revisione dei limiti di rieleggibilità dei consiglieri. Criteri più chiari per l’applicazione e il superamento del divieto del terzo mandato consecutivo nei Consigli dell’Ordine locali (COA) e nel CNF.
-Elezioni digitali: Introduzione del voto elettronico per il rinnovo della cariche, al fine di favorire la massima partecipazione ed efficienza.
-Esercizio continuativo della professione: Criteri e parametri più rigorosi per il controllo del mantenimento dell’iscrizione all’Albo degli avvocati.
-Accesso e prove d’esame: Riformulazione dell’esame di Stato con una sessione annuale unica, articolata in una prova scritta (parere e atto giudiziario) e una successiva prova orale.
-Specializzazioni e formazione: Razionalizzazione e potenziamento dei percorsi formativi per acquisire il titolo di avvocato “specialista”.
-Società tra professionisti (STA): Regole più chiare per le associazioni professionali, le società multidisciplinari e il riconoscimento stabile delle reti tra professionisti.
-Incentivi alla transizione tecnologica e informatica degli studi legali e delle relative procedure amministrative interne.
-Tutela ed equo compenso: Introduzione di sanzioni deontologiche specifiche per la violazione delle norme sull’equo compenso. È previsto inoltre il ripristino del tradizionale giuramento solenne dell’avvocato e la conferma della polizza assicurativa obbligatoria.
“LEGGE 28 luglio 2026, n. 137
“Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense”
Art. 1.Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento della professione forense
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di trenta giorni.
4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2 Principi e criteri direttivi
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la disciplina dei principi generali dell’ordinamento forense:
1) garantisca la libertà e l’indipendenza dell’avvocato e riconosca il ruolo fondamentale dell’avvocato nel garantire il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia;
2) riconosca la dignità sociale della professione e ne regolamenti l’organizzazione e l’esercizio, al fine di assicurare l’idoneità professionale degli avvocati e di tutelare l’affidamento della collettività e degli assistiti;
3) definisca le attività professionali riservate agli iscritti nell’albo degli avvocati, precisando che:
3.1) fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, sono attività esclusive dell’avvocato l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice;
3.2) fuori dei casi in cui sussistono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati;
3.3) è comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata, specificando che, se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere svolte anche in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e che, se il destinatario è un’associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse avente rilevanza sociale e riferibile a un gruppo non occasionale, le stesse attività possono essere svolte esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all’interesse degli associati e iscritti;
4) ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, disponga la nullità di ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivi, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all’albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza legale e assistenza legale, ove connesse all’attività giurisdizionale, e stabilisca che la legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l’ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale;
5) limiti l’uso del titolo di avvocato a chi è iscritto o è stato iscritto in un albo circondariale nonché agli avvocati dello Stato e ne vieti l’uso a chi sia stato radiato o abbia perso i requisiti previsti per l’iscrizione;
6) ripristini l’istituto del giuramento dell’avvocato;
b) rafforzare la disciplina del segreto professionale, garantendone l’inviolabilità e l’indisponibilità;
c) prevedere che il Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini circondariali, emani e aggiorni periodicamente il codice deontologico e ne curi la diffusione;
d) stabilire l’obbligo per l’avvocato di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione e prevedere che le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza siano stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense;
e) stabilire che la pubblicità sull’esercizio della professione dell’avvocato sia disciplinata in modo idoneo a tutelare l’affidamento della collettività e a garantire il rispetto del segreto professionale;
f) prevedere che l’incarico per lo svolgimento di attività professionale sia personale anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o di una rete professionale o di una società professionale; che con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assuma la responsabilità personale illimitata, solidalmente con la società di appartenenza; che nell’esercizio della sua attività l’avvocato possa farsi sostituire da un altro avvocato o da un praticante abilitato, mediante conferimento di una delega anche in forma verbale;
g) in materia di compenso dell’avvocato:
1) prevedere la libera pattuizione tra le parti, salvi i casi disciplinati dalla normativa in materia di equo compenso, prevedendo che lo stesso sia adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione resa e possa essere anche parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto stabilito dall’articolo 1261 del codice civile e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta, secondo quanto disposto dall’articolo 2233 del codice civile;
2) prevedere che il Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, adotti ogni due anni un decreto contenente i parametri per il calcolo del compenso dell’avvocato, da applicare in assenza di pattuizione scritta o comunque consensuale del compenso nonché nei casi di liquidazione giudiziale dello stesso;
3) prevedere che tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante accordo di qualsiasi natura siano obbligati in solido al pagamento del compenso agli avvocati che hanno prestato l’attività professionale e che risultino creditori, salvo diverso accordo tra i soggetti medesimi;
4) valutare la possibilità di razionalizzare la disciplina dei casi di rilascio di un parere di congruità da parte dell’ordine degli avvocati sul compenso o sugli onorari richiesti dall’avvocato, al fine di agevolare il recupero dei crediti professionali;
5) prevedere l’obbligo di rimborsare all’avvocato le spese sostenute e anticipate, nonché le spese forfetarie nell’importo determinato con decreto del Ministro della giustizia;
h) con riferimento alle modalità di svolgimento della professione in forma collettiva, prevedere:
1) che l’esercizio dell’attività professionale in forma collettiva avvenga mediante la partecipazione dell’avvocato ad associazioni professionali, a reti professionali o a società tra avvocati;
2) che l’incarico professionale sia sempre conferito personalmente all’avvocato e che la partecipazione di questo ad associazioni, a reti professionali o a società tra avvocati si svolga, a pena di nullità di qualsivoglia patto contrario, con salvaguardia dell’autonomia, della libertà e dell’indipendenza intellettuale e di giudizio dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli è conferito;
3) che il mandato conferito ad un’associazione professionale consenta a ciascun associato indicato nella procura alle liti, anche disgiuntamente, di stare in giudizio per conto della stessa;
4) che l’associazione professionale abbia natura forense solo qualora la maggioranza degli associati sia costituita da avvocati;
5) gli elementi negoziali essenziali da indicare nel contratto associativo;
6) la possibilità di esercitare la professione forense con la partecipazione a una o più reti tra avvocati o con altri professionisti, che alle reti multidisciplinari debbano partecipare almeno due avvocati iscritti all’albo e che solo in quest’ultimo caso il contratto di rete possa avere ad oggetto l’esercizio di attività proprie della professione forense;
7) la possibilità dei professionisti di partecipare a reti-contratto e a reti-soggetto, queste ultime dotate di soggettività giuridica purché la forma del contratto istitutivo della rete-soggetto sia l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata e sia in esso stabilita la presenza di un organo comune e del fondo patrimoniale;
8) che l’esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società;
9) che, nelle società tra avvocati, titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto debbano essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, e che la quota di partecipazione agli utili sia determinata secondo criteri di proporzionalità con riferimento agli utili generati da attività prestate a favore del socio non professionista o dei soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo, facendo salva, per le altre attività, la possibilità di assegnare ai soci non professionisti una maggiore quota di partecipazione agli utili, non superiore al 33 per cento di quella spettante ai soci professionisti, e garantendo che la distribuzione degli utili non determini, né direttamente né indirettamente, alcuna interferenza sull’indipendenza, sull’autonomia e sulla libertà decisionale dei soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale e garantisca ai medesimi soci professionisti un compenso equo e proporzionato alla quantità e alla qualità delle prestazioni professionali effettivamente rese, nel rispetto dei principi deontologici e della normativa applicabile;
10) che nelle società tra avvocati siano ammessi soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati;
11) che la società tra avvocati non possa prestare attività in misura prevalente a favore del socio non professionista o di soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo;
12) che la designazione del socio professionista che deve personalmente eseguire il mandato professionale conferito alla società tra avvocati sia compiuta sempre dal cliente e che, in assenza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto al cliente;
13) che gli avvocati possano partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, solo per l’esercizio dell’attività di consulenza;
i) con riferimento al conferimento dell’incarico da parte di un terzo, prevedere:
1) che l’incarico debba essere svolto nell’interesse esclusivo del soggetto patrocinato;
2) che l’incarico conferito dal terzo possa essere accettato solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita e senza pregiudizio per l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale e di giudizio dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico conferito;
l) con riferimento all’esercizio dell’attività professionale da parte di un avvocato in favore di un altro avvocato, di un’associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso, prevedere, nel rispetto dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea in materia di lavoro, una disciplina organica della professione di avvocato resa in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, al fine di favorire l’accesso al mercato del lavoro da parte del singolo professionista con salvaguardia, nello svolgimento del rapporto, dell’autonomia, della libertà e dell’indipendenza intellettuale e di giudizio nonché del diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d’opera professionale eseguita a tutela del singolo professionista;
m) in materia di formazione e aggiornamento professionale, prevedere:
1) l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento su base annuale e che all’omesso assolvimento dell’obbligo stesso consegua la sospensione amministrativa dall’albo con effetto immediato in mancanza di comprovato recupero entro il primo quadrimestre dell’anno successivo;
2) l’esenzione temporanea, per il periodo di durata della carica: dell’avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica o Presidente della Camera dei deputati; dell’avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato; dell’avvocato eletto presidente di giunta regionale o presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; dell’avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; dell’avvocato eletto presidente di una provincia con più di un milione di abitanti o sindaco di un comune con più di 500.000 abitanti; degli avvocati che compongono, per elezione o per nomina, organi con funzioni legislative o giurisdizionali nazionali, europei o internazionali;
3) l’esenzione dall’obbligo di formazione continua dei professori universitari, sia in ruolo che fuori ruolo, anche collocati a riposo, e dei ricercatori in materie giuridiche, ad eccezione delle materie della deontologia professionale e dell’ordinamento forense;
4) l’adozione di un regolamento con cui il Consiglio nazionale forense: stabilisca le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione e di aggiornamento professionale; disciplini la gestione e l’organizzazione dell’attività di formazione e di aggiornamento professionale a cura degli ordini territoriali, anche tramite le unioni, delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche, nonché di altri soggetti accreditati, tra i quali sono compresi i dipartimenti di giurisprudenza e le scuole di specializzazione perle professioni legali che hanno sottoscritto convenzioni con le scuole forensi per la collaborazione dei docenti universitari all’attività didattica formativa; individui le misure premiali per incentivare la formazione individuale; determini i criteri per l’accreditamento di soggetti terzi, fermo restando che l’atto costitutivo o lo statuto che ne regola il funzionamento deve prevedere tra gli scopi e le finalità la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale; determini ulteriori cause di esenzione, avendo riguardo all’anzianità di iscrizione nell’albo parametrata all’anzianità pensionistica e ad altre condizioni che incidono, anche solo parzialmente e per un periodo limitato di tempo, sull’obbligo di formazione e di aggiornamento professionale;
5) la funzione consultiva del Consiglio nazionale forense rispetto alla redazione di provvedimenti normativi e amministrativi relativi ai corsi di formazione che abilitano gli avvocati all’iscrizione in albi o in elenchi tenuti da autorità giudiziarie o amministrative;
6) la tendenziale gratuità delle iniziative formative realizzate, nel rispetto del regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense ai sensi del numero 4), dagli ordini territoriali e dalle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche;
n) definire e razionalizzare la disciplina delle specializzazioni forensi prevedendo che il titolo di specialista sia attribuito dal Consiglio nazionale forense, secondo modalità stabilite con regolamento dello stesso Consiglio, sulla base di comprovata esperienza professionale nel settore di specializzazione oppure a seguito della frequenza di specifici corsi formativi, e affidando l’organizzazione dei corsi formativi agli ordini territoriali d’intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante convenzioni o collaborazioni con le università;
o) in materia di istituzione e di tenuta di albi, elenchi e registri, prevedere:
1) l’istituzione, presso ciascun consiglio dell’ordine territoriale, di un albo unico degli esercenti la professione forense a qualsiasi titolo, con l’indicazione di coloro che esercitano la professione in forma collettiva, delle associazioni o delle società di appartenenza; che l’albo contenga una scheda personale per ciascun iscritto comprensiva di tutte le informazioni necessarie;
2) l’istituzione, presso ciascun consiglio dell’ordine, degli elenchi degli avvocati specialisti, del registro dei praticanti e di ogni altro albo, elenco o registro previsto dalla legge;
3) che le modalità telematiche di tenuta e di aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri siano disciplinate con un regolamento adottato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense;
4) l’istituzione di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni, disciplinato con il regolamento di cui al numero 3), garantendo che l’accesso ad esso sia riservato ai consigli dell’ordine, ai consigli distrettuali di disciplina, al Consiglio nazionale forense e alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
5) la disciplina dei requisiti per l’iscrizione nell’albo, negli elenchi e nei registri e delle cause di cancellazione dagli stessi, nonché la disciplina dei procedimenti di iscrizione e di cancellazione, nel rispetto del diritto al contraddittorio dell’interessato e fatta salva l’impugnabilità delle decisioni in materia di iscrizione e di cancellazione di fronte al Consiglio nazionale forense;
6) i casi di sospensione necessaria dall’esercizio professionale, fatto salvo il diritto dell’iscritto di chiedere la sospensione volontaria;
7) che l’iscrizione all’albo comporti la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
8) che la professione forense debba essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salvi i casi di cui alla lettera p), numero 2.6);
9) l’istituzione dell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, tenuto dal Consiglio nazionale forense, determinando i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo;
10) la conservazione dei diritti acquisiti degli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, garantendo che siano assicurati la piena indipendenza e l’autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta;
p) in relazione al regime delle incompatibilità con l’esercizio della professione, prevedere:
1) che, fermi restando il criterio di cui al numero 2) e i criteri dettati in materia di monocommittenza, la professione di avvocato sia incompatibile con:
1.1) qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente;
1.2) l’esercizio dell’attività di notaio;
1.3) l’esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;
1.4) la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, salvo che siano società tra avvocati;
2) che la professione sia compatibile con:
2.1) l’esercizio di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;
2.2) l’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, previa iscrizione nei relativi albi;
2.3) la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone se l’oggetto dell’attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni personali o familiari;
2.4) la carica di amministratore unico ovvero di consigliere delegato o di presidente o di liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati;
2.5) gli incarichi di gestione e di vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
2.6) l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, fermi restando i limiti contenuti nell’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2.7) la carica di amministratore di condominio di edifici;
2.8) l’attività di agente sportivo ovvero l’esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi ovvero l’attività di insegnamento svolta dai professionisti della montagna iscritti nei rispettivi albi;
q) disciplinare l’attività degli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, stabilendo:
1) che ad essi siano assicurati la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta e determinato in conformità a principi generali previsti nel decreto legislativo, e che siano iscritti nell’albo tenuto dal consiglio dell’ordine del circondario nel quale ha sede l’ente pubblico;
2) che l’iscrizione nell’albo di cui al numero 1) sia obbligatoria per compiere le prestazioni riservate agli avvocati, le quali possono essere rese esclusivamente in favore dell’ente pubblico presso cui gli avvocati risultano assunti con contratto di lavoro subordinato;
3) che il potere disciplinare sia attribuito al consiglio distrettuale di disciplina avente sede nel capoluogo del distretto in cui ricade l’ordine che vigila sull’albo in cui gli avvocati degli enti pubblici sono iscritti;
r) prevedere la disciplina della natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria;
s) con riferimento agli ordini circondariali forensi, prevedere:
1) che l’ordine degli avvocati sia costituito presso ciascun tribunale, assicurando ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale e la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni mediante l’attribuzione al medesimo ordine di potere regolamentare e di compiti e prerogative in materia di: tenuta degli albi, salvo quanto previsto alla lettera o), numero 3); vigilanza sullo svolgimento del tirocinio e sulla condotta degli iscritti, anche in relazione all’assolvimento dell’obbligo formativo; organizzazione e promozione di iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri e di iniziative formative, anche rivolte all’acquisizione del titolo di specialista; tutela dell’indipendenza e del decoro professionale e vigilanza sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell’ordinamento giudiziario, segnalando violazioni e incompatibilità agli organi competenti; espressione di pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti e intervento nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro e i clienti in dipendenza dell’esercizio professionale;
2) la disciplina delle modalità di finanziamento, gestione finanziaria e amministrazione dei beni dell’ordine, spettante al consiglio, autorizzando il medesimo a fissare un contributo annuale di iscrizione e ulteriori contributi ordinari e straordinari a carico degli iscritti al fine di provvedere alle spese di gestione, all’esercizio dei propri compiti e prerogative e di ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell’avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali, nonché la disciplina dei casi e delle modalità di sospensione degli iscritti che non versino nei termini stabiliti il contributo annuale di iscrizione;
3) che l’ordine circondariale possa costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli, ovvero costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
4) che presso ciascun ordine circondariale sia costituito un comitato per le pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di finanziamento;
5) che l’ordine circondariale, sentito il comitato per le pari opportunità, garantisca l’attuazione dell’articolo 51 della Costituzione nella professione forense;
6) che l’ordine circondariale possa costituire camere arbitrali, in conformità a un regolamento del Consiglio nazionale forense e secondo le modalità da esso stabilite, nonché organismi di risoluzione alternativa delle controversie;
7) l’istituzione, da parte di ciascun consiglio dell’ordine, di uno sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e supporto ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia, disciplinandone le modalità di costituzione, funzionamento e finanziamento mediante rinvio a un regolamento del Consiglio nazionale forense;
8) che l’organizzazione dell’ordine circondariale comprenda:
8.1) l’assemblea degli iscritti, attribuendo ad essa la competenza ad approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, l’espressione del parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio e l’esercizio di ogni altra funzione ad essa attribuita dall’ordinamento professionale;
8.2) il consiglio, del quale devono essere disciplinate la durata triennale e la composizione in numero non inferiore a cinque e non superiore a venticinque membri, secondo un criterio di progressività rispetto al numero degli iscritti all’ordine e prevedendo che lo stesso, ove composto da nove o più membri, possa svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro, il cui funzionamento è disciplinato da un regolamento interno dell’ordine;
8.3) il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere, disciplinandone l’elezione da parte del consiglio e attribuendo al presidente la rappresentanza dell’ordine circondariale nonché assicurando ai consigli con almeno quindici componenti la possibilità di eleggere due vicepresidenti, uno dei quali vicario;
8.4) l’organo di revisione dei conti, nominato dal presidente del tribunale, avente la funzione di verificare la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio, del quale deve essere altresì determinata la durata in carica;
9) il regime delle incompatibilità tral a carica di consigliere dell’ordine circondariale e le cariche di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, disciplinando altresì le conseguenze delle incompatibilità e le modalità di esercizio dell’opzione tra cariche incompatibili;
10) la possibilità di scioglimento del consiglio dell’ordine con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, determinandone i casi e le modalità, che devono comprendere la nomina di un commissario da parte dello stesso Consiglio nazionale forense;
t) prevedere che l’elezione dei consigli dell’ordine si svolga previa convocazione effettuata dal presidente dell’ordine e che il numero dei componenti del consiglio da eleggere sia fissato secondo i criteri determinati ai sensi della lettera s), numero 8.2);
u) prevedere un sistema elettorale per l’elezione dei consiglieri dell’ordine circondariale, anche mediante l’utilizzo di sistemi informatici:
1) che determini il numero massimo di preferenze esprimibili rispetto al numero dei componenti del consiglio dell’ordine da eleggere, al fine di tutelare le minoranze;
2) in cui l’elettorato attivo non spetti agli avvocati sospesi a qualsiasi titolo o per qualsiasi causa dall’esercizio dell’attività professionale;
3) che ammetta candidature individuali, garantendo l’equilibrio tra i sessi;
4) in cui possano essere candidati solo gli avvocati in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi, che non abbiano riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all’avvertimento ovvero una condanna penale definitiva per taluno dei reati contro l’amministrazione della giustizia e che siano di condotta specchiata;
5) in cui la propaganda elettorale rispetti il codice deontologico;
6) in cui i candidati alle elezioni non possano far parte del seggio elettorale, prevedendo che esso sia composto, in numero dispari, da almeno cinque membri e che il presidente e il segretario dell’ordine, qualora non candidati alle elezioni, siano di diritto componenti del seggio elettorale e assumano, rispettivamente, la funzione di presidente e segretario, mentre gli altri componenti siano scelti a sorte tra gli iscritti all’albo;
7) in cui le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei voti esprimibili;
8) in cui il voto possa essere espresso indicando il nome e il cognome del candidato;
9) in cui possano esprimersi tutte le preferenze purché siano destinate a candidati di entrambi i sessi;
10) in cui possa esprimersi un numero di preferenze inferiore a quello massimo stabilito, se tali preferenze sono destinate a candidati appartenenti ad un solo sesso;
11) in cui le operazioni di voto si svolgano, nel rispetto della segretezza del voto, nei locali dell’ordine, anche con modalità elettroniche, e la cui disciplina sia demandata ad un regolamento del Consiglio nazionale forense nel rispetto dei principi espressi nella presente legge;
12) in cui sia comunque salvaguardata l’espressione del voto fino alla concorrenza dei voti esprimibili, qualora siano espresse più preferenze di quelle previste ai sensi della presente legge;
13) in cui siano previste procedure di verifica del rispetto delle disposizioni sull’elettorato attivo e passivo nonché sulle operazioni elettorali e sulle ulteriori attività connesse, sino alla proclamazione degli eletti;
14) in cui il presidente del seggio, chiuse le operazioni di voto, proceda alle operazioni di scrutinio e, all’esito delle stesse, proclami eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire, e in cui siano stabiliti criteri di preferenza nel caso di parità di voti;
15) che preveda l’ineleggibilità dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, ciascuno della durata di tre anni, e disciplini le ipotesi di ricandidatura dopo un periodo stabilito;
16) i cui risultati, al pari di tutti i vizi relativi al procedimento elettorale, alle candidature e allo scrutinio, siano impugnabili giudizialmente dinanzi al Consiglio nazionale forense entro un termine breve, decorrente dalla data di proclamazione degli eletti, senza che ciò comporti automaticamente la sospensione dell’insediamento del consiglio eletto;
v) con riferimento al Consiglio nazionale forense, che resta previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37:
1) prevedere che esso duri in carica tre anni e che i suoi componenti, avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, non possano essere eletti consecutivamente più di tre volte e che sia consentito esclusivamente per una volta lo svolgimento di un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa;
2) prevedere che esso sia composto da un numero di consiglieri variabile, in ragione di almeno un componente in rappresentanza di ciascun distretto di corte di appello e prevedendo ulteriori consiglieri, da eleggere nel rispetto dell’equilibrio tra i sessi, in numero pari a uno per ogni diecimila iscritti negli albi, fino al numero massimo complessivo di tre consiglieri, provenienti da ordini circondariali diversi del medesimo distretto;
3) prevedere che esso sia eletto dai consigli dell’ordine degli avvocati mediante un sistema di voto ponderato che attribuisca a ciascun consiglio dell’ordine un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra di diecimila iscritti;
4) disciplinare l’ineleggibilità di coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna esecutiva, anche non definitiva, ad una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento e il regime di incompatibilità con le cariche di consigliere dell’ordine, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, disciplinando altresì le conseguenze delle incompatibilità e le modalità di esercizio dell’opzione tra cariche incompatibili;
5) prevedere che esso elegga il presidente, due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza, e che nomini i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal proprio regolamento interno di organizzazione;
6) attribuire ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale, europeo e internazionale e il compito di promuovere i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni nonché conferire al medesimo il potere regolamentare e compiti e prerogative in materia di: emanazione e aggiornamento del codice deontologico; tenuta e aggiornamento dell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; coordinamento e indirizzo dei consigli dell’ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa, nonché collaborazione con i medesimi al fine di conservare e tutelare l’indipendenza e il decoro professionale; formazione degli avvocati e dei tirocinanti, specializzazione e previdenza forense; predisposizione della proposta al Ministro della giustizia dei parametri per la determinazione del compenso dell’avvocato; espressione di pareri, su richiesta del Ministro della giustizia, su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l’amministrazione della giustizia; pubblicazioni e iniziative culturali finalizzate a informare sulla propria attività e sugli argomenti d’interesse dell’avvocatura; istituzione e cura degli elenchi delle associazioni forensi e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel rispetto della diffusione territoriale, dell’ordinamento democratico delle stesse, della promozione dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo, della promozione di iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento dell’amministrazione e dell’organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali, nonché, per le associazioni specialistiche, dell’offerta formativa sulla materia di competenza; prevedere altresì che sia garantita la tendenziale gratuità dell’offerta formativa nella materia di competenza delle associazioni specialistiche;
7) prevedere che esso possa costituire o aderire a fondazioni e associazioni in materie di interesse per l’avvocatura o per la giurisdizione e che esso istituisca e disciplini con proprio regolamento l’osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione;
8) prevedere che esso sia autorizzato, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e al fine di garantire almeno il pareggio di bilancio, a determinare un contributo di iscrizione annuale, da porre a carico degli iscritti e da riscuotere da parte degli ordini circondariali, nonché a stabilire diritti per il rilascio di certificati e di copie e a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall’iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; prevedere altresì che il controllo contabile e della gestione sia svolto da un collegio di tre revisori dei conti, nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti;
9) prevedere che esso eserciti, secondo le disposizioni degli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e con la possibilità di applicare l’articolo 700 del codice di procedura civile e, se necessario, le norme e i principi del codice di procedura civile, la giurisdizione sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari, sui reclami in materia di albi, elenchi e registri e di rilascio del certificato di compiuta pratica nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati per le pari opportunità e sui conflitti di competenza tra ordini circondariali; prevedere che esso eserciti le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l’apertura del procedimento disciplinare;
z) prevedere che il Consiglio nazionale forense convochi il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni, che il congresso elegga l’organismo congressuale forense, con mandato di durata triennale, deputato a dare attuazione alle deliberazioni congressuali e i cui componenti siano ineleggibili dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi di rieleggibilità dopo il terzo mandato consecutivo;
aa) con riferimento al tirocinio per l’accesso alla professione forense, prevedere:
1) che il tirocinio abbia una durata continuativa di diciotto mesi e consista nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata a fargli conseguire le competenze necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche;
2) che il tirocinio si articoli, oltre che nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato avente un’anzianità di iscrizione nell’albo tale da assicurare un’adeguata formazione, nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell’ordine degli avvocati mediante l’istituzione di scuole forensi, anche in collaborazione con le università, ovvero da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate dal Consiglio nazionale forense;
3) che le modalità di istituzione delle scuole forensi, compresa la determinazione dei criteri organizzativi, dimensionali e di sostenibilità economica dei corsi, nonché la gratuità della frequenza per i praticanti con valore dell’indicatore della situazione economica equivalente inferiore a una soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense, le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione, i criteri di accreditamento degli altri soggetti che intendano organizzare corsi di formazione per i praticanti, i criteri di selezione dei docenti, l’organizzazione dei corsi di formazione e la loro durata minima, ivi compresa la possibilità di svolgere formazione a distanza in modalità sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario, nonché le modalità di svolgimento della prova finale siano disciplinati con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei seguenti principi generali:
3.1) garantire la libertà e il pluralismo dell’offerta formativa delle scuole forensi e dei soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense nonché la libertà della relativa scelta individuale;
3.2) prevedere, quali essenziali contenuti formativi dei corsi di formazione, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
3.3) rendere omogenei i piani didattici a livello nazionale;
3.4) rendere omogenei i criteri di giudizio nel territorio nazionale, mediante attribuzione delle verifiche intermedie e finali del profitto a una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari;
4) l’esclusione di modalità di tirocinio diverse o equipollenti rispetto a quelle di cui al numero 2), fatta salva la possibilità di svolgere il tirocinio, per l’intera durata dello stesso, presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici, la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese appartenente all’Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione, nonché la possibilità che il tirocinio sia svolto, per non più di sei mesi, dagli studenti, anche fuori corso, che hanno completato gli esami previsti dal corso di studio per il conseguimento della laurea;
5) la disciplina dei casi di interruzione del tirocinio e delle attività di vigilanza dei consigli dell’ordine degli avvocati sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio stesso, nonché le modalità di trasferimento presso un altro consiglio dell’ordine degli avvocati;
6) la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente allo svolgimento di attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentire l’effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio medesimo e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interessi;
7) la possibilità per il praticante di chiedere di essere abilitato al patrocinio in materia civile e penale, mediante l’iscrizione in apposita sezione del registro, individuando i limiti di valore o di pena e il tipo di controversia in relazione alla quale il praticante è abilitato al patrocinio;
8) che al praticante che svolge il tirocinio presso uno studio professionale privato sia riconosciuto il rimborso delle spese autorizzate sostenute per conto dello studio stesso;
9) che il superamento della prova finale dei corsi di formazione obbligatori sia condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l’accesso all’esame di Stato;
bb) con riferimento all’esame di Stato per l’accesso alla professione forense, per lo svolgimento del quale può essere previsto l’utilizzo di sistemi informatici, prevedere:
1) che l’esame si svolga in unica sessione annuale e si articoli in due prove scritte e in una prova orale;
2) le modalità di svolgimento delle prove scritte, stabilendo che esse consistano nella redazione, in presenza e mediante modalità di videoscrittura, con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, di un parere motivato su una questione proposta in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo, e di un atto giudiziario, che richieda conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;
3) le modalità di svolgimento della prova orale, stabilendo che essa consista in un colloquio avente ad oggetto la soluzione di un caso pratico che presupponga conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo, la risposta ad un quesito in materia di diritto processuale a scelta del candidato e la risposta ad un quesito in materia di diritto sostanziale a scelta tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo, ad un quesito in una materia scelta tra il diritto commerciale, il diritto costituzionale, il diritto del lavoro, il diritto dell’Unione europea, il diritto ecclesiastico, il diritto internazionale privato e processuale e il diritto tributario e ad un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi;
4) i criteri di composizione delle commissioni di esame a livello nazionale e di distretto di corte d’appello, in modo che le stesse siano composte da avvocati, magistrati e professori universitari o ricercatori in materie giuridiche, anche in pensione, prevedendo la possibilità di costituire sottocommissioni e che la maggioranza dei componenti delle commissioni sia composta da avvocati, per i quali sia stabilita l’ineleggibilità quali componenti del consiglio dell’ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dall’incarico ricoperto nelle commissioni di esame;
5) i criteri di valutazione delle prove scritte e della prova orale, sulla base dei seguenti parametri:
5.1) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
5.2) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
5.3) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
5.4) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarità;
5.5) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione;
cc) con riferimento al potere disciplinare sugli iscritti agli albi e registri, prevedere:
1) l’attribuzione della potestà disciplinare ai consigli distrettuali di disciplina forense, aventi sede nel capoluogo distrettuale e composti da membri eletti dai consigli dell’ordine circondariali entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria, in numero parametrato ai componenti del consiglio dell’ordine e nel rispetto dell’equilibrio tra i sessi, secondo modalità di elezione determinate con regolamento del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei seguenti principi generali:
1.1) che il mandato dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina abbia durata triennale e che i consiglieri non possano essere eletti consecutivamente per più di tre volte;
1.2) che non siano eleggibili coloro che abbiano subito una sanzione disciplinare definitiva e che non siano in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e degli oneri dichiarativi e contributivi nei confronti del consiglio dell’ordine e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
2) che il consiglio distrettuale di disciplina operi in adunanza plenaria o attraverso sezioni giudicanti composte da tre membri effettivi e due supplenti, senza la partecipazione dei consiglieri appartenenti al medesimo ordine circondariale del segnalato, secondo modalità di funzionamento stabilite con regolamento del Consiglio nazionale forense il quale preveda:
2.1) che l’adunanza plenaria deliberi la prescrizione dell’azione disciplinare o la sua manifesta infondatezza o applichi il richiamo verbale oppure assegni il procedimento alla sezione giudicante secondo principi di automaticità, rotazione e trasparenza nonché nomini il consigliere istruttore, che non deve appartenere al medesimo ordine circondariale del segnalato;
2.2) che il consigliere istruttore, responsabile della conduzione della fase istruttoria preliminare secondo modalità che consentano al segnalato la partecipazione e l’esercizio delle facoltà difensive, nei sei mesi successivi alla nomina proponga alla sezione motivata richiesta di archiviazione ovvero formuli il capo di incolpazione, provvedendo alla citazione dell’incolpato;
2.3) che la sezione, all’esito dell’istruzione dibattimentale, pronunci decisione di non luogo a provvedere, irroghi la sanzione o, se dall’istruttoria emergano fatti nuovi e diversi, rimetta gli atti al presidente del consiglio distrettuale di disciplina per la designazione di una diversa sezione giudicante;
3) la disciplina della competenza secondo il criterio di prevenzione o attribuendola al consiglio distrettuale di disciplina viciniore qualora la notizia di illecito riguardi o provenga da un iscritto che riveste cariche istituzionali. L’azione disciplinare nei confronti dei consiglieri nazionali si svolge innanzi al Consiglio nazionale forense;
4) la disciplina dei rapporti con il processo penale secondo il principio di autonomia rispetto allo stesso, con previsione di motivata sospensione del procedimento disciplinare per fini di acquisizione istruttoria non oltre la definizione del giudizio penale di primo grado e riapertura del procedimento in ipotesi di conflitto di giudicati;
5) la disciplina della prescrizione secondo i seguenti criteri direttivi:
5.1) prescrizione dell’azione disciplinare nel termine di sei anni dal fatto, termine che in nessun caso può essere prolungato di oltre un quarto senza computare il tempo in cui il procedimento disciplinare è sospeso;
5.2) interruzione della prescrizione per effetto della comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito, della notificazione della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal Consiglio nazionale forense e decorrenza di un nuovo termine di prescrizione da ogni atto interruttivo;
6) la disciplina delle sanzioni irrogabili secondo un criterio di graduazione;
7) la previsione di un rito semplificato per le condotte di minima entità, che consista nella definizione del procedimento innanzi all’adunanza plenaria con motivata deliberazione di applicazione del richiamo verbale nei confronti dell’iscritto che non abbia già subito due volte lo stesso provvedimento, opponibile dallo stesso e non impugnabile;
8) l’introduzione dell’istituto della riabilitazione dell’iscritto condannato in via definitiva a una sanzione diversa dalla radiazione, ottenibile per una sola volta e di competenza del consiglio dell’ordine di iscrizione al momento in cui la stessa sia divenuta definitiva;
9) la disciplina di tutte le fasi del procedimento innanzi ai consigli di disciplina, prevedendo:
9.1) l’obbligo dell’autorità giudiziaria di dare immediata e circostanziata notizia al consiglio distrettuale di disciplina competente quando nei confronti di un iscritto è esercitata l’azione penale, è disposta l’applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri o sono emessi provvedimenti che definiscono il grado di giudizio;
9.2) l’attribuzione di poteri istruttori e la previsione di ampie garanzie difensive per l’incolpato fin dalla fase di comunicazione della notizia dell’illecito, compresa la facoltà di nominare un proprio difensore;
9.3) la facoltà del consiglio dell’ordine dell’iscritto e della procura della Repubblica di partecipare al procedimento, anche mediante l’impugnazione della decisione del consiglio distrettuale di disciplina;
9.4) l’interruzione del procedimento disciplinare innanzi al consiglio distrettuale di disciplina, con conseguente sospensione della prescrizione, in seguito alla cancellazione dell’iscritto dall’albo o dal registro dopo la comunicazione della notizia dell’illecito e le modalità di riattivazione dello stesso in caso di reiscrizione;
9.5) l’applicazione in via suppletiva delle norme del codice di procedura penale, se compatibili, ivi compresa la disciplina del legittimo impedimento dell’incolpato o del suo difensore e dei suoi effetti sul corso della prescrizione;
9.6) la disciplina dei casi di astensione e ricusazione dei componenti del consiglio distrettuale di disciplina;
9.7) la previsione che i provvedimenti, le comunicazioni o le notificazioni del consiglio distrettuale di disciplina siano comunicati alle parti mediante posta elettronica certificata e, solo in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario;
9.8) l’ampliamento dei termini di impugnazione di ogni decisione disciplinare;
9.9) la disciplina della sospensione cautelare dall’esercizio della professione nel caso di applicazione di una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale, nel caso di applicazione di una pena accessoria di cui all’articolo 35 del codice penale, nel caso di applicazione di una misura di sicurezza nonché nel caso di condanna in primo grado per reati propri del difensore o di condanna penale definitiva non inferiore a tre anni;
9.10) che le decisioni disciplinari di condanna siano esecutive, senza necessità di alcun ulteriore avviso all’incolpato, a decorrere dalla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso al Consiglio nazionale forense, a seguito di mancata riassunzione del giudizio in caso di interruzione o cassazione con rinvio e dalla notificazione all’iscritto della sentenza del Consiglio nazionale forense;
9.11) la disciplina della fase di esecuzione e della pubblicità delle sanzioni, attribuendo la competenza esclusiva a provvedervi al consiglio dell’ordine dell’iscritto e regolandone le forme di comunicazione e di pubblicità, stabilendo che in caso di più sanzioni sia eseguita prima quella divenuta esecutiva per prima e che siano detratti il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione subite precedentemente per il medesimo fatto, il periodo della misura dell’interdizione dall’esercizio della professione inflitta dall’autorità giudiziaria per il medesimo fatto e non coincidente con i provvedimenti di sospensione irrogati in sede disciplinare, nonché il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione subite precedentemente per fatti diversi e successivi, il cui procedimento si sia concluso con decisione o sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito.
2. I decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, abrogano espressamente le disposizioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge nonché quelle con essi incompatibili e stabiliscono le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.
3. I decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, prevedono che il potere regolamentare eventualmente attribuito al Governo sia esercitato sentito il Consiglio nazionale forense.
Note all’art. 2:
– Si riportano gli articoli 2233 e 2359 del codice civile:
«Art. 2233 (Compenso). – Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.»
«Art. 2359 (Società controllate e società collegate). – Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole.
L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.».
– Si riporta l’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, S.O.:
«Art. 10 (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti). – 1. All’articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:”.
2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
“5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400“.
3. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. A tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette. Il venir meno della condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’or-dine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ripristinarla nel termine perentorio di sei mesi. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni;
c) criteri e modalità affinchè l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;
d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.
6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.
12. All’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.».
– Si riporta l’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.:
«Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo). – 1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito. La quantificazione di cui al secondo periodo, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base mensile.
2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l’anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell’anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.
5.
6. L’opzione per l’uno o l’altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell’interessato all’atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall’uno all’altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell’inizio dell’anno accademico dal quale far decorrere l’opzione e comporta l’obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
7. Le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca ai fini del comma 8.
8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell’ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.
10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l’università di appartenenza, a condizione comunque che l’attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’università di appartenenza.
10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l’assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l’università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’università di appartenenza.
11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l’accordo dell’interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell’impegno annuo dell’interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l’impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l’interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l’apporto dell’interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell’impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l’attivazione delle convenzioni.
12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all’ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio di cariche accademiche.
Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l’adempimento degli obblighi istituzionali.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali di cui all’articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell’ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all’articolo 9.».
– Si riporta l’articolo 51 della Costituzione:
«Art. 51. – Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.».
– Si riportano gli articoli dal 52 al 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1933, n. 281:
«Art. 52. – Presso il Ministero della giustizia è costituito il consiglio superiore forense.
Essa è composta di quindici avvocati iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 33, ed è nominata con decreto reale, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con quello delle corporazioni, in seguito a designazioni in numero doppio fatte dal direttorio del sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori. Con lo stesso decreto reale sono nominati il presidente, il vice-presidente e il segretario fra i componenti della commissione.
I componenti del Consiglio nazionale forense rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Il Ministro della giustizia provvede al personale occorrente per la segreteria del Consiglio nazionale forense e ad ogni altra necessità per il funzionamento di essa.»
«Art. 53. – Con regio decreto, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con quello delle corporazioni, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti del Consiglio nazionale forense, qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento di essa o per la dignità della classe.
Alla sostituzione dei componenti dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall’albo o revocati si provvede con regio decreto, osservate le disposizioni dell’articolo precedente, comma secondo.
Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare rimangono in carica per il tempo della durata in carica dei membri che hanno sostituito.»
«Art. 54. – Il Consiglio nazionale forense per gli avvocati ed i procuratori:
1° pronuncia sui ricorsi ad essa proposti a norma di questa legge;
2° esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri e dei membri del direttorio del sindacato nazionale.»
«Art. 55. – Alle decisioni del Consiglio nazionale forense sui ricorsi presentati contro i provvedimenti del sindacato nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualità di segretario o di membro del direttorio del sindacato medesimo.
Nello stesso modo non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro provvedimenti del direttorio di un sindacato locale coloro che abbiano la qualità di segretario o di membro del direttorio dello stesso sindacato.»
«Art. 56. – Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono notificate, entro trenta giorni, all’interessato ed al pubblico ministero presso la corte di appello ed il tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al direttorio del sindacato della circoscrizione stessa ed al direttorio del sindacato nazionale.
Nei casi preveduti negli articoli 35 e 54, n. 2, la notificazione è fatta agli interessati ed al pubblico ministero presso la corte di cassazione.
Gli interessati ed il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense alle sezioni unite della corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l’esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente.
Il ricorso deve essere deciso nel termine di 90 giorni.
Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al Consiglio nazionale forense, la quale deve conformarsi alla decisione della corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.».
– Si riportano gli articoli dal 59 al 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), pubblicato nella G.U. 30 gennaio 1934, n. 24:
«Art. 59. – Il ricorso al Consiglio nazionale forense è presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la pronuncia, e deve contenere l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda, ed essere corredato della copia della pronuncia stessa, notificata al ricorrente.
Agli effetti della decorrenza del termine per il ricorso incidentale preveduto nell’articolo 50, comma terzo, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si ha riguardo alla data in cui è stata fatta la notificazione del provvedimento impugnato al professionista interessato e, nel caso di più professionisti, alla data dell’ultima notificazione.
L’ufficio del Consiglio comunica immediatamente, in copia, alle altre parti il ricorso che sia stato presentato a norma del comma primo del presente articolo. Al Pubblico Ministero è anche comunicata la data dell’ultima notificazione del provvedimento impugnato ai professionisti interessati.
Il ricorso e gli altri atti del procedimento rimangono depositati negli uffici del Consiglio per il termine di dieci giorni dalla scadenza di quello stabilito per ricorrere. Nel caso di cui all’art. 50, comma terzo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il termine del deposito decorre dalla scadenza di quello stabilito per il ricorso incidentale.
Fino a quando gli atti rimangono depositati le parti interessate possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.
Il ricorso e gli altri atti nonché le deduzioni ed i documenti di cui al comma precedente sono quindi trasmessi al Consiglio nazionale forense.»
«Art. 60. – La segreteria del Consiglio nazionale forense, non appena ricevuti gli atti di cui al precedente articolo, li comunica al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione della Repubblica, che ne curerà la restituzione non oltre quindici giorni dalla ricezione.
Contemporaneamente la stessa segreteria avverte il ricorrente e le altre parti interessate che gli atti rimarranno depositati negli uffici del Consiglio nazionale per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il Pubblico Ministero deve effettuarne la restituzione.
Ai fini della comunicazione preveduta nel precedente comma, come di ogni altra, nonché delle notificazioni prescritte, le parti interessate devono tempestivamente eleggere il proprio domicilio in Roma presso una persona od un ufficio e darne avviso alla segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza della elezione di domicilio, le comunicazioni e le notificazioni sono fatte mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.
Nel procedimento davanti al Consiglio nazionale il professionista interessato può essere assistito da un avvocato iscritto nell’albo speciale di cui all’articolo 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, munito di mandato speciale.»
«Art. 61. – Durante il termine di cui al comma secondo dell’articolo precedente, il ricorrente, il suo difensore e le altre parti hanno facoltà di prendere visione degli atti, di proporre deduzioni e di esibire documenti.
Uguale facoltà compete al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione.
Il Presidente del Consiglio nazionale forense nomina quindi il relatore fra i componenti del Consiglio e fissa la data della seduta per la discussione del ricorso.
La discussione del ricorso non può avere luogo prima di dieci giorni dalla scadenza del termine di cui allo stesso secondo comma dell’articolo precedente.
Del provvedimento con cui è stata fissata la seduta è data immediata comunicazione al ricorrente ed alle altre parti con indicazioni del giorno e dell’ora in cui la seduta avrà luogo.»
«Art. 62. – La discussione del ricorso ha luogo con l’intervento del Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione quando il ricorso sia stato proposto dal Pubblico Ministero o, se proposto dal professionista, concerna un provvedimento di radiazione dall’albo oppure siavi stato ricorso incidentale del Pubblico Ministero.
L’intervento del Pubblico Ministero è prescritto inoltre quando trattasi di ricorso avverso le deliberazioni prevedute negli articoli 35 e 47 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
In ogni altro caso è in facoltà del Pubblico Ministero di intervenire, salvo il disposto dell’articolo 65 del presente decreto.»
«Art. 63. – Nel giorno stabilito il consigliere incaricato riferisce sul ricorso. Quindi il professionista interessato è ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore, ed il Pubblico Ministero, quando sia intervenuto, svolge le sue conclusioni.
La decisione del ricorso è deliberata fuori della presenza dell’incolpato e del difensore. Il Pubblico Ministero assiste alla decisione.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 473 del codice di procedura penale.
È in facoltà del Consiglio nazionale di procedere, su richiesta delle parti o di ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l’accertamento dei fatti.»
«Art. 64. – Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono pronunciate in nome del Popolo Italiano, sono redatte dal relatore e devono contenere l’indicazione dell’oggetto del ricorso, le deduzioni del ricorrente, le conclusioni del Pubblico Ministero, quando sia intervenuto, i motivi sui quali si fondano, il dispositivo, l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno in cui sono pronunziate, la sottoscrizione del Presidente e del segretario.
Esse sono pubblicate mediante deposito dell’originale nella segreteria del Consiglio. Una copia ne e comunicata immediatamente al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al quale debbono essere comunicate anche le date in cui siano state eseguite le notificazioni delle decisioni stesse alle altre parti interessate.»
«Art. 65. – Nei procedimenti che si svolgono davanti al Consiglio nazionale forense nei casi di cui agli articoli 49, comma secondo, 54, n. 2, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e 52, comma secondo, e 55 del presente decreto interviene alla seduta il Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione.».
– Si riporta l’articolo 700 del codice di procedura civile:
«Art. 700 (Condizioni per la concessione). – Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti di urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.».
– Si riporta l’articolo 35 del codice penale:
«Art. 35 (Sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte). – La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’autorità.
La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte non può avere una durata inferiore a tre mesi, né superiore a tre anni.
Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d’arresto.».
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione della delega recata dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato […]”.
Commenti recenti