INPS. Messaggio 27 ottobre 2025, n. 3205
Trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operano in un’area di crisi industriale complessa – Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 16 dell’8 ottobre 2025 – Aggiornamento dei controlli previsti nella circolare n. 159 del 31 ottobre 2017
“1. Premessa
L’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto che le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere destinate dalle Regioni, per la parte non utilizzata, alla prosecuzione senza soluzione di continuità e a prescindere dall’applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 1 agosto 2014, n. 83473, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operano in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta tale ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga.
Il trattamento spetta a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L’Istituto è autorizzato a erogare i trattamenti fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna Regione.
Con la circolare n. 13 del 27 giugno 2017 e, da ultimo, con la circolare n. 16 dell’8 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito indicazioni operative in merito alla prestazione introdotta dalle citate disposizioni.
In particolare, è stato previsto che, prima di procedere a qualsiasi autorizzazione del trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche l’elenco nominativo e il codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, il periodo di godimento del trattamento concesso in prosecuzione (data “dal” e data “al”) e il costo dello stesso.
Come specificato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 2025, la Regione invia al medesimo Ministero l’elenco dei potenziali beneficiari della misura di sostegno al reddito, compilando il modello excel allegato alla stessa.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dopo avere effettuato la propria valutazione in ordine alla sostenibilità finanziaria del trattamento, comunica all’INPS e alla Regione richiedente che quest’ultima può procedere all’autorizzazione dei trattamenti previsti.
Una volta ricevuto l’assenso da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la Regione emana un decreto di concessione conforme, in relazione all’elenco dei beneficiari, alla durata del trattamento e al periodo concesso, a quanto valutato positivamente dal medesimo Ministero.
I decreti regionali devono essere trasmessi all’INPS per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP). L’Istituto effettua, quindi, il controllo sulla coerenza tra quanto decretato dalla Regione e la sostenibilità finanziaria comunicata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, verificando i nominativi e i relativi periodi dei beneficiari indicati nel flusso regionale e la conformità dell’importo stimato nel singolo decreto di mobilità regionale all’importo complessivo a disposizione della singola Regione, seguendo l’ordine cronologico di trasmissione dei singoli decreti regionali.
2. Nuovi controlli automatizzati
Al fine di consentire la verifica della rispondenza tra quanto comunicato dalla Regione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il flusso inviato dalla Regione stessa all’Istituto, sono previsti dei controlli automatizzati in ordine ai beneficiari e alla verifica della continuità del trattamento.
Nello specifico, al momento della trasmissione del file all’Istituto da parte della Regione per il tramite del SIP, viene introdotto un controllo automatizzato finalizzato a verificare la presenza dello stesso codice fiscale indicato nella comunicazione ministeriale. Inoltre, viene verificato che il periodo indicato sia coerente con il periodo presente nella comunicazione ministeriale o, comunque, compreso nello stesso.
Qualora il controllo fornisca esito negativo, il SIP restituisce alla Regione il seguente messaggio di errore:
“Il periodo indicato non è coerente con quanto comunicato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali”.
Nel medesimo messaggio viene indicata l’ultima comunicazione che risulta trasmessa all’Istituto. L’esito negativo del controllo rende necessario un nuovo invio del flusso da parte della Regione.
Il file trasmesso all’Istituto è, quindi, sottoposto a un ulteriore controllo relativo alla verifica della continuità dei trattamenti indicati rispetto ad altre mobilità riconosciute al singolo beneficiario, nello specifico per ogni codice fiscale viene verificata la presenza di un altro trattamento di mobilità con data fine contigua alla data inizio indicata nel flusso.
Qualora non sia soddisfatta questa condizione, la procedura restituisce il seguente messaggio di errore: “Data di inizio trattamento non valida, deve essere garantita la continuità rispetto alla data di fine ultimo trattamento concesso”.
Qualora, invece, il codice fiscale indicato non risulti beneficiario di alcun trattamento di mobilità, la procedura restituisce il seguente messaggio di errore: “Il lavoratore non risulta beneficiario di precedenti trattamenti di mobilità.”
Per quanto non espressamente illustrato nel presente messaggio si rinvia alle indicazioni fornite con la circolare n. 159 del 31 ottobre 2017”.
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