A cura di Gianni Arrigo
1. Il quesito:
«Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?».
1.1.La Corte Costituzionale, ammettendo il referendum in parola, con la sentenza del 7 Febbraio 2025 n. 11 (riprodotta in q. Riv., 20 Aprile 2025) ha detto chiaramente che il quesito è sufficientemente chiaro, che la vittoria dei “SI” non creerebbe un vuoto normativo e determinerebbe una modifica della disciplina vigente del tutto coerente con gli obiettivi che i promotori si proponevano. La Corte ha inoltre segnalato che il requisito dei cinque anni ha “abitato” nel nostro ordinamento dal 1912 fino alla modifica del 1992.
Il requisito dei cinque anni è inoltre previsto per le persone adottate maggiorenni e per i rifugiati politici.
1.2. Il termine di cinque anni è attualmente previsto, per le ipotesi di concessione della cittadinanza per lunga residenza, dalle leggi di alcuni Stati dell’Unione europea che da tempo conoscono rilevanti flussi migratori, e nei quali, in alcune recenti revisioni, è stato ulteriormente ridotto, cioè in Francia, in Germania, nei Paesi Bassi, in Svezia, in Portogallo, in Irlanda, in Lettonia, a Cipro e a Malta.
Termini diversi, ma comunque inferiori ai dieci anni sono previsti in Grecia (7 anni); in Finlandia (8 anni); in Romania (8 anni); in Croazia (8 anni); in Slovacchia e in Ungheria (che esige però solo 5 anni se la persona richiedente è nata in Ungheria o vi si è trasferita prima dei 18 anni); in Danimarca (9 anni),
Il termine di dieci anni è previsto nella legislazione del Belgio; della Repubblica ceca; della Lituania e dell’Estonia (dove i termini sono ridotti a 4 anni per i cittadini UE);della Spagna (ridotti a 5 anni per i rifugiati, a un anno per chi sia nato nel territorio spagnolo e a due anni se si tratta di cittadini di paesi latinoamericani, di Andorra, delle Filippine, della Guinea Equatoriale o del Portogallo o di discendenti di ebrei sefarditi espulsi dalla Spagna alla fine del XV secolo); della Polonia (dove il termine scende a 8 anni se lo straniero è titolare da almeno 3 anni di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e a 7 se si tratta di rifugiato); della Slovenia; dell’Austria (che però esige che siano soltanto cinque dei dieci anni con titolo di soggiorno autorizzato, mentre il termine è ridotto a 6 anni complessivi per i cittadini UE).
1.3.La Corte costituzionale ha inoltre ricordato che la concessione della cittadinanza decorsi cinque anni di residenza resterebbe comunque, all’esito del referendum, un «atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione» e dunque l’acquisizione resterà soggetta, come oggi, alla valutazione del Ministero dell’Interno sul grado di integrazione del richiedente (conoscenza della lingua, reddito adeguato, assenza di precedenti ecc.).
Se poi aggiungiamo che resterà vigente la norma che fissa termini lunghissimi per la conclusione del procedimento (due anni prorogabili a tre) e che pertanto i cinque anni di residenza minima divengono in realtà sette o otto o anche più, è agevole comprendere che la vittoria dei SI non determinerebbe alcuna estensione automatica e generalizzata della platea dei nuovi cittadini. Sarebbe tuttavia un passo significativo della volontà popolare di rimuovere ostacoli anacronistici e ingiustificati alla costruzione di una comunità di persone più inclusiva.
2. L’acquisto della cittadinanza
Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato. È uno status al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.
La disciplina in materia di cittadinanza fa capo principalmente alla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Ai sensi di tale legge acquistano di diritto la cittadinanza italiana, alla nascita, coloro i cui genitori (anche soltanto il padre o la madre) siano cittadini italiani (L. 91/1992, articolo 1, co. 1, lett. a)): si tratta dell’acquisizione della cittadinanza jure sanguinis[1].
2.1.L’ordinamento italiano riconosce anche il criterio alternativo dello jus soli, pur prevedendolo soltanto in via residuale e per casi limitati a:
a) coloro che nascono nel territorio italiano e i cui genitori siano da considerarsi o ignoti (dal punto di vista giuridico) o apolidi (cioè privi di qualsiasi cittadinanza) (art. 1, co. 1, lett. b));
b) coloro che nascono nel territorio italiano e che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori in quanto la legge dello Stato di origine dei genitori esclude che il figlio nato all’estero possa acquisire la loro cittadinanza (art. 1, co. 1, lett. b));
c) i figli di ignoti che vengono trovati (a seguito di abbandono) nel territorio italiano e per i quali non può essere dimostrato, da parte di qualunque soggetto interessato, il possesso di un’altra cittadinanza (art. 1, co. 2).
2.2.La cittadinanza italiana è acquisita anche per riconoscimento della filiazione (da parte del padre o della madre che siano cittadini italiani), oppure a seguito dell’accertamento giudizialedella sussistenza della filiazione.
L’acquisto della cittadinanza nelle due suddette ipotesi è automatico per i figli minorenni (art. 2, co. 1); i figli maggiorenni invece conservano la propria cittadinanza ma possono eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione con un’apposita dichiarazione da rendere entro un anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale di filiazione, o dalla dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero nel caso in cui l’accertamento della filiazione sia avvenuto all’estero (art. 2, co. 2).
2.3.Sono previste modalità agevolate di acquisto della cittadinanza per gli stranieri di origine italiana: la cittadinanza italiana può essere acquistata dagli stranieri o apolidi, discendenti (fino al secondo grado) da un cittadino italiano per nascita, a condizione che facciano un’espressa dichiarazione di volontà e che siano in possesso di almeno uno di questi requisiti:
i) abbiano svolto effettivamente e integralmente il servizio militare nelle Forze armate italiane: in questo caso la volontà del soggetto interessato di acquisire la cittadinanza italiana deve essere espressa preventivamente (art. 4, co. 1, lett. a));
Il regolamento di attuazione della L. 91/1992 chiarisce che, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle Forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare (ad es. il servizio civile), a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti (D.P.R. 572/1993, art. 1, co. 2, lett. b) ).
ii) assumano un pubblico impiego alle dipendenze, anche all’estero, dello Stato italiano (art. 4, co. 1, lett. b));
iii) risiedano legalmente in Italia da almeno due anni al momento del raggiungimento della maggiore età; la volontà di conseguire la cittadinanza italiana deve essere manifestata con una dichiarazione entro l’anno successivo (art. 4, co. 1, lett. c)).
Per l’acquisto della cittadinanza italiana viene considerato legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica (D.P.R. 572/1993, art. 1, co. 2, lett. a) ).
Lo straniero che sia nato in Italia può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana (art. 4, co. 2).
3.Disposizioni particolari sono dettate per quanto riguarda l’acquisto della cittadinanza da parte di stranieri o apolidi che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani (artt. da 5 a 8). Gli stranieri coniugi di cittadini italiani ottengono la cittadinanza, dietro richiesta presentata al prefetto del luogo di residenza dell’interessato, oppure, se residenti all’estero, all’autorità consolare competente, se possono soddisfare, contemporaneamente, le seguenti condizioni:
a) residenza legale nel territorio italiano da almeno due anni, successivi al matrimonio, o, in alternativa, per gli stranieri residenti all’estero, il decorso di tre anni dalla data del matrimonio tra lo straniero e il cittadino; i predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi;
b) persistenza del vincolo matrimoniale;
i)insussistenza della separazione legale;
c) assenza di condanne penali per i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici dei cittadini;
d) assenza di condanne penali per i delitti non colposi per i quali è prevista una pena edittale non inferiore a tre anni;
e) assenza di condanne penali per reati non politici, con pena detentiva superiore a un anno, inflitte da autorità giudiziarie straniere con sentenza riconosciuta in Italia;
f) insussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
3.1. I requisiti per l’acquisto della cittadinanza per matrimonio sono stati modificati, nell’ambito del cd. “pacchetto sicurezza”, dalla legge n. 94/2009 (art. 1, comma 11). La disciplina in questione è più rigorosa sotto due profili: la residenza nel territorio della Repubblica deve essere biennale, e non semestrale, come previsto nel testo previgente; viene specificato che la suddetta residenza biennale dev’essere successiva al matrimonio.
Un elemento di novità è rappresentato dalla riduzione della metà dei termini in presenza di figli nati dai coniugi.
Inoltre, con la direttiva 7 Marzo 2012, del Ministro dell’Interno, è stata trasferita ai prefetti la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani. La competenza è invece del capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero, e del ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
3.2.Il termine per la definizione del procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza per matrimonio era di quarantotto mesi (art. 9-ter L. n. 91/1992, introdotto dal D.L. 113/2018) dalla data di presentazione della domanda (art. 3, DPR 18 aprile 1994, n. 362). Il successivo D.L. n. 130/2020 (art. 4, co. 5) ha ridotto questo temine a ventiquattro mesi, prorogabili al massimo a trentasei mesi, ma solo per le istanze di cittadinanza che sono state presentate a partire dal 19 dicembre 2020 data di entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto.
4. L’acquisto della cittadinanza può avvenire, infine, per concessione (L. 91/1992, art. 9): in questo caso, a differenza dei procedimenti finora illustrati, che riservano all’autorità margini di intervento molto ristretti, l’emanazione del provvedimento di concessione della cittadinanza è soggetto ad una valutazione discrezionale di opportunità da parte della pubblica amministrazione, anche se attenuata dall’obbligo del parere preventivo del Consiglio di Stato.
Il periodo di residenza legale in Italia, graduato in funzione dello status degli stranieri richiedenti, che costituisce il requisito fondamentale per conseguire la cittadinanza secondo tale modalità, dev’essere ininterrotto e attuale al momento della presentazione dell’istanza per la concessione della cittadinanza.
4.1.Può presentare domanda per ottenere la concessione della cittadinanza italiana il cittadino straniero che si trova in una delle seguenti condizioni:
i) residente in Italia da almeno dieci anni, se cittadino non appartenente all’Unione europea, o da almeno quattro anni, se cittadino UE (art. 9, co. 1, lett. f) e d)): ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero va valutato il periodo di soggiorno in Italia assistito da regolare permesso, per cui va esclusa la rilevanza del periodo in cui lo straniero medesimo sia risultato anagraficamente residente nel paese (C. Stato, sez. IV, 07-05-1999, n. 799);
ii) apolide residente in Italia da almeno cinque anni (art. 9, co. 1, lett. e));
iii) il cui padre o la cui madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato in Italia e, in entrambi i casi, vi risiede da almeno tre anni (L. 91/1992, art. 9, co. 1, lett. a));
iv) maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in Italia da almeno cinque anni (art. 9, co. 1, lett. b));
v) abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, per almeno cinque anni (L. 91/1992, art. 9, co. 1, lett. c)). Salvi i casi previsti dall’art. 4 della legge, nel quale si richiede specificamente l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato (D.P.R. 572/1993, art. 1, co. 2, lett. c)).
4.2.Chi fa domanda di cittadinanza per residenza deve dimostrare un reddito sufficiente per sé e per la propria famiglia. Un reddito cioè adeguato al proprio sostentamento. Il requisito del reddito dev’essere mantenuto per tutta la durata della domanda, quindi fino all’ottenimento della cittadinanza italiana.
Il reddito richiesto per il 2024 era pari a €8.263,31 per il nucleo familiare composto da una persona, incrementato fino a €11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico e di ulteriori €516.00 per ogni figlio a carico.
Tuttavia, se dalla documentazione allegata alla domanda di cittadinanza emerge che il reddito non è sufficiente, la Prefettura notificherà prima un preavviso di rigetto della richiesta, e in caso di mancata integrazione dei redditi, un rigetto definitivo.
Negli ultimi anni la giurisprudenza ha espresso pareri favorevoli ai richiedenti la cittadinanza italiana la cui domanda era stata respinta per mancanza del requisito reddituale.
In particolare, il Consiglio di Stato ha stabilito che il requisito reddituale dev’essere interpretato in modo flessibile, tenendo conto della situazione personale e familiare del richiedente.
4.3. L’art. 10 subordina l’efficacia del decreto di concessione della cittadinanza alla prestazione da parte dell’interessato (entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo) del giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
4.4. La giurisprudenza amministrativa ha indicato alcuni ulteriori requisiti per l’ottenimento della cittadinanza e ha precisato i confini della discrezionalità della pubblica amministrazione con riferimento ai provvedimenti di concessione della cittadinanza, stabilendo inoltre quali siano gli obblighi di motivazione delle decisioni concernenti tali procedimenti.
Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l’esistenza di un’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale; pertanto, ai fini della concessione del beneficio de quo ben possono avere rilievo considerazioni anche di carattere economico-patrimoniale relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 16/9/999, n. 1474).
L’amministrazione chiamata a decidere sulla domanda di concessione di cittadinanza italiana è tenuta a verificare la serietà sia dell’intento ad ottenere la cittadinanza italiana, sia delle ragioni che inducono ad abbandonare la comunità di origine. È inoltre necessario accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, l’idoneità professionale, l’ottemperanza agli obblighi tributari e contributivi. Non può essere trascurata l’esigenza di ricomposizione di gruppi familiari, parte dei quali già residenti nel territorio italiano. L’amministrazione deve verificare eventuali cause ostative all’acquisto di cittadinanza, collegate a ragioni di sicurezza della Repubblica ed all’ordine pubblico (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1423 del 26 ottobre 1988).
L’amministrazione, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero legalmente residente in Italia da almeno dieci anni, può prendere in considerazione tutte le situazioni utili per valutare un’avvenuta integrazione dello straniero; pertanto, sono rilevanti eventuali sentenze penali intervenute a carico degli interessati, in relazione ai fatti a cui tali condanne si riferiscono sia al loro eventuale ripetersi (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 9374, del 20 ottobre 2004,).
Per quanto riguarda il diniego della concessione della cittadinanza italiana, l’amministrazione competente, anche laddove disponga di un’ampia discrezionalità, deve indicare sia pure sinteticamente le ragioni poste a base delle proprie determinazioni (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 366 del 24 maggio 1995).
5. Sul diniego della concessione della cittadinanza italiana.
5.1.La richiesta viene in genere rifiutata per le seguenti motivazioni:
x) per precedenti penali: se il richiedente ha dei precedenti di natura penale che fanno desumere all’amministrazione che il soggetto non sia integrato nella comunità nazionale;
y) per discontinuità di residenza: se il richiedente non ha compiuto dieci anni di residenza senza interruzione come residente, certificato all’anagrafe, sul territorio nazionale;
z) per insufficienza di reddito: se il Ministero dell’Interno rileva che il richiedente non ha redditi congrui per mantenersi (v. però quanto detto supra, al punto 4.2).
5.2. Giova qui accennare alla giurisprudenza amministrativa secondo cui la concessione della cittadinanza italiana è un atto discrezionale, che implica però accurati apprezzamenti da parte dell’amministrazione sulla personalità e sulla condotta di vita dell’interessato e si esplica in un potere valutativo circa l’avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto i molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare e di irreprensibilità della condotta[2].
L’amministrazione “nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della l. n. 91 del 1992, è chiamata insomma ad effettuare una delicata valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, ma non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di un fatto risalente, per quanto sanzionato penalmente, senza contestualizzarlo all’interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza”[3].
La sintesi che può trarsi da tali principi è quella per cui l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è legittimo allorquando quest’ultimo dimostri di possedere ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità e sia detentore di uno status illesae dignitatis morale e civile, nonché di un serio sentimento di italianità che escluda interessi personali e speculativi sottostanti alla richiesta di naturalizzazione[4] .
5.3.Con particolare riferimento alla sussistenza di precedenti penali, la giurisprudenza amministrativa, come già ricordato, ha più volte precisato che l’Amministrazione, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell’art. 9, L. n. 91 del 1992, deve effettuare una delicata valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, ma non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di un fatto risalente, per quanto sanzionato penalmente, senza contestualizzarlo all’interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza)[5].
Questo orientamento si fonda sulla constatazione -a parziale temperamento delle posizioni più tradizionali e risalenti- che “non è possibile ispirare il giudizio sulla integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana su di un criterio di assoluta irreprensibilità morale, nella forma dello status illesae dignitatis, o di impeccabilità sociale, del tutto antistorico prima che irrealistico e, perciò, umanamente inesigibile da chiunque, straniero o cittadino che sia. Un simile criterio implicherebbe l’impossibilità di ottenere la cittadinanza per il sol fatto di avere compiuto un reato, prescindendo da una valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero e dell’effettività del percorso di integrazione realizzato dallo stesso. Si verrebbe a realizzare, in questo modo, una irragionevole chiusura della collettività nazionale all’ingresso di soggetti che, pur avendo tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza, si vedono privare di questo legittimo interesse, attinente anche all’esercizio di diritti fondamentali, in assenza di un effettivo, apprezzabile, interesse pubblico a tutela della collettività, e per mere fattispecie di sospetto in danno dello straniero” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 9 maggio 2023, n. 4681). Secondo il Consiglio di Stato l’Amministrazione avrebbe dovuto corredare il diniego con un’ampia motivazione nella quale dar conto delle ragioni per le quali quei fatti penalmente rilevanti, e così risalenti nel tempo, potevano ritenersi comunque ostativi al rilascio della cittadinanza, in quanto tali da far venir meno quel requisito dello status illesae dignitatis morale e civile richiesto nel soggetto richiedente, non essendo sufficiente una mera rilevazione acritica delle pendenze nella loro asettica storicità, senza alcun autonomo ed effettivo vaglio critico[6].
[1] Fonte: Camera dei deputati .temi.camera.it
[2] Si v. C. Leone, L’Accesso delle Associazioni agli Hotspot: la giurisprudenza amministrativa come strumento di trasparenza e tutela dei diritti dei migranti, in rivista.eurojus.it, Fascicolo n. 1/2025; C. Leone, Considerazioni in tema di sindacato del giudice amministrativo in materia di diniego di concessione della cittadinanza, in Federalismi, 1/2021.
[3] Consiglio di Stato sez. III, 20 marzo 2019, n.1837, in www.giustizia-amministrativa.it.
[4] Consiglio di Stato, sez. III, 14 maggio 2019, n. 3121, in www.giustizia-amministrativa.it. Il Consiglio di Stato ha deciso nel senso che “in siffatto contesto, l’amministrazione non poteva, nel denegare il riconoscimento della cittadinanza per naturalizzazione richiesto ai sensi dell’art. 9 della l. n. 92 del 1991, fondare il proprio giudizio di mancato inserimento sociale sull’astratta tipologia del reato e sulla sua pericolosità, astratta o presunta, senza apprezzare tutte le circostanze del fatto concreto e, benché la sua valutazione sia finalizzata a scopi autonomi e diversi da quella del giudice penale che ha concesso l’estinzione del reato, esimersi da una considerazione in concreto della condotta sanzionata, delle sue modalità, del suo effettivo disvalore come anche della personalità del soggetto (Cons. Stato. Sez. III, 20 marzo 2019, n. 1837). Non giova neppure invocare, come fa il TAR, l’ineliminabile “storicità” della condanna e dell’illecito dell’appellante, in quanto tale principio, in sé corretto, non esaurisce la complessità della questione fatta constare nei suoi elementi essenziali nel corso del procedimento e prima che intervenisse il diniego. A dimostrazione dell’uso incompleto della potestà discrezionale da parte dell’amministrazione depone, dunque, l’assenza di ogni valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, rapportata ai suoi legami familiari, alla sua attività lavorativa, al suo reale radicamento al territorio, alla sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza”.
[5] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2024, n. 64869; Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2023, n. 4681; Cons. Stato, sez. III, 2 agosto 2022, n. 6789; Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2021, n. 1893; Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2019 n. 1837; Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2015, n. 2185. Sul punto, si v. G. Suriano, I presupposti del provvedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, in ww.njus.it/new, 4 Marzo 2025
[6] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2023, n. 6791; Cons. Stato, sez. III, 26 aprile 2022, n. 3185; Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2021, n. 1826; Cons. Stato, sez. III, 14 maggio 2019, n. 3121; Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2019, n. 1837). Si v. ancora G. Suriano, op.cit.
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