(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)
Corte di cassazione. Ordinanza 30 aprile 2026, n. 11925
Rapporto di lavoro subordinato. Differenze retributive. Prescrizione dei crediti. Convivenza more uxorio. Collaborazione coordinata e continuativa. Specificazione del petitum e della causa petendi. Inammissibilità
“[…] La Corte di cassazione.
(omissis)
Fatti di causa
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Ancona, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda proposta da T.A. nei confronti di F.T. (in qualità di erede di A.T.) per l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato instaurato da giugno 2013 a giugno 2018, con mansioni riconducibili al V livello di cui al CCNL settore Turismo, presso il Bed & breakfast denominato “I T.” e, per l’effetto, ha condannato l’erede del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive.
2. La Corte territoriale ha, in particolare, rilevato che: l’istanza di rimessione in termini e di ammissione di ulteriori testimoni e documenti avanzata dall’erede (subentrata in giudizio a seguito del decesso del padre) e respinta dal giudice di primo grado non era fondata, in quanto non era ravvisabile (né era stata indicato) alcun profilo di nullità della notifica del ricorso in riassunzione (effettuato dalla lavoratrice, nel rispetto dell’art. 303, secondo comma, c.p.c., presso l’ultimo domicilio del defunto e impersonalmente agli eredi), inoltre, l’erede si era costituita tempestivamente in giudizio articolando puntuali difese e sanando, in ogni caso, ogni nullità, e, le fonti di prova ulteriori richieste erano irrilevanti;
il ricorso introduttivo del giudizio non era nullo, in quanto conteneva sufficiente specificazione del petitum e della causa petendi, con specificazione del rapporto di lavoro intercorso, le sue modalità di esplicazione, le norme di fonte legale e negoziale sulle quali si fondavano i diritti pretesi; l’eccezione di prescrizione dei crediti non era fondata, posto che nell’ambito di un rapporto di lavoro non regolarizzato la prescrizione decorreva al momento della cessazione del rapporto; il quadro probatorio acquisito dimostrava la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra le parti, per il periodo (più circoscritto rispetto a quello chiesto dalla A.) dal 2013 (quando le parti avevano stipulato un rapporto di lavoro a tempo determinato per sei mesi) al 2018, nell’ambito del quale la lavoratrice aveva svolto costante attività (di cameriera ai piani e alla tavola, nonché di gestione di cassa, segreteria, controllo merci, tutte mansioni tipiche del V livello di cui al CCNL settore Turismo) sotto la direzione del T.;
non era stato provata la sussistenza di una relazione sentimentale tra le parti né di una convivenza more uxorio; doveva escludersi la sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa, mancando del tutto i requisiti richiesti dall’art. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003, con particolare riferimento al progetto specifico; nei conteggi relativi alle differenze retributive non doveva tenersi conto del corrispondente economico del vitto e alloggio, trattandosi di circostanza descritta nel ricorso introduttivo del giudizio e non contestata dalla controparte (che rappresentava, dunque, un novum in sede di appello, inammissibile ai sensi dell’art. 437 c.p.c.).
3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’erede con quattro principali motivi, al loro interno articolati in altri motivi.
La lavoratrice resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
4. Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Ragioni della decisione
1. Con un primo gruppo di tre motivi (I, I-bis, I-ter) la ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 303, secondo comma, e 414 c.p.c. avendo, il Tribunale e la Corte territoriale, trascurato di visionare la raccomandata ricevuta dalla A. il 9.10.2018 che informava della pubblicazione del testamento olografo di A.T., con conseguente mala fede della lavoratrice che deduceva (notificando il ricorso in riassunzione agli eredi impersonalmente nel novembre 2018 presso la residenza del de cuius, che coincideva con la sua propria residenza) di non aver avuto contezza circa la qualità di erede di F.T.
I giudici del merito avrebbero, dunque, dovuto ammettere gli ulteriori documenti e testimoni richiesti in sede di costituzione a seguito della riassunzione del giudizio, prove decisive sia ai fini del profilo del rapporto di lavoro subordinato che della convivenza more uxorio tra il de cuius e la lavoratrice.
Con il motivo indicato come I-bis, si denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa valutazione del documento 8 allegato alla memoria di costituzione (dell’erede) in primo grado, che dimostrava come la lavoratrice fosse a conoscenza sia della qualità di erede unico di F.T. sia della sua residenza.
Con il motivo indicato come I-ter viene dedotto lo stesso vizio sotto il paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. in quanto la nullità del ricorso per riassunzione ha determinato, a tutti gli effetti, un profilo di nullità dell’intero processo.
1.1. I motivi sono inammissibili.
1.2. Le censure non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata perché la ricorrente insiste sulla mancata considerazione di documentazione che dimostrava la conoscenza, da parte della lavoratrice, della qualità di erede di F.T. ma nulla deduce sull’assenza di profili di nullità (per il rituale rispetto dell’art. 303, secondo comma, c.p.c.) del ricorso in riassunzione notificato dalla lavoratrice impersonalmente agli eredi nell’abitazione del de cuius, sulla tempestiva e puntuale costituzione dell’erede stessa, sui profili di dichiarata irrilevanza della produzione di ulteriore documentazione e di articolazione di una nuova prova testimoniale.
1.3. Va rammentato che questa Corte ha affermato che nel processo civile, in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all’eredità non è necessaria nell’ipotesi in cui l’atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l’anno dal decesso, ai sensi dell’art. 303, comma 2, c.p.c., in quanto tale disposizione affranca il notificante dall’onere di ricercare le prove dell’accettazione dell’eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall’apertura della successione, sicché durante detto periodo la parte non colpita dall’evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della “legittimatio ad causam” del semplice chiamato (Cass. n. 17445/2019).
2. Con un secondo gruppo di tre motivi (II, II-bis, II-ter), la ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 230 bis, 2094, 2697 c.c., 61, comma 1, e 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 avendo, il Tribunale e la Corte territoriale avendo, la Corte territoriale, errato nell’escludere l’instaurazione di un rapporto sentimentale tra il de cuius e la lavoratrice (chiaramente evincibile dal quadro istruttorio acquisito), con conseguente condivisione di un progetto di vita comune e comunanza di affetti nonché di tutti gli introiti provenienti dalla gestione dell’attività del B&B; la dimostrata convivenza more uxorio doveva, dunque, fa operare la presunzione di gratuità della prestazione resa dalla A., prestazione peraltro del tutto svincolata da orari e da direttive.
Con il motivo indicato come II-bis si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, trascurato la valutazione di una serie di elementi di prova/documenti (la richiesta di pubblicazione di matrimonio, la documentazione concernente i numerosi regali effettuati da F.T., ecc.) decisivi ai fini di escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Con il motivo indicato come II-ter si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., avendo, la lavoratrice, omesso l’impugnazione del capo della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la sussistenza di una relazione sentimentale (seppur non “more uxorio”, e con esclusione dell’applicazione della presunzione di gratuità) e avendo, la Corte di appello, sovvertito tale accertamento nonostante il giudicato interno.
2.1. I motivi sono inammissibili.
2.2. Le censure formulate come violazione o falsa applicazione di legge o come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio – vizio il cui esame peraltro risulta impedito dalla presenza di una « doppia conforme » – mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità.
Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013;Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860/2014).
2.3. L’eccezione di violazione del giudicato (interno) prospettata dal ricorrente non appare fondata, dovendosi richiamare il principio, conforme all’insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo di sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente e determinante ai fini dell’accertamento del diritto.
3. Con il motivo indicato come III si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2948 c.c. e 414 c.p.c. avendo, i giudici di merito, errato nel ritenere decorrente la prescrizione dei crediti vantati dalla lavoratrice solamente alla cessazione del rapporto, in quanto – trattandosi di rapporto di lavoro non regolarizzato – qualsiasi ipotesi di licenziamento sarebbe stato orale e quindi nullo, con conseguente applicazione di una tutela reale e regime di stabilità del rapporto di lavoro e decorrenza della prescrizione in corso di rapporto.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Le congetture del ricorrente in ordine al regime di tutela (avverso i licenziamenti) che si sarebbe applicato in caso di ipotetico licenziamento della lavoratrice non si confrontano con il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata, che – sulla scorta dell’orientamento di legittimità – ha sottolineato che nei rapporti di lavoro non (interamente) regolarizzati non sussiste alcun regime di stabilità reale, dovendosi considerare il concreto atteggiarsi del rapporto stesso.
3.3. Questa Corte ha, in ogni caso, statuito che, dopo l’entrata in vigore della legge Fornero (legge n. 92 del 2012), la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto, e non durante la sua costanza, posto che il ridimensionamento della tutela reale ha eliminato il requisito della stabilità del rapporto al quale, dopo l’intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 63/1966), la giurisprudenza ricollegava il dies a quo della prescrizione (Cass. n. 26246/2022; tra le tante, successive, conformi, cfr. Cass. n. 18008/2024); nel caso di specie, trattasi di crediti tutti afferenti a periodi successivi all’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.
4. Con i motivi indicati come III-bis e III-ter si denuncia violazione e/o falsa dell’art. 414 c.p.c., ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., avendo, la Corte territoriale, erroneamente escluso la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, mancando, in suddetto ricorso, la spiegazione del tipo di “controllo” effettuato dal T. sull’attività dell’A.
4.1. I motivi sono inammissibili.
4.2. La censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente – a fronte della declaratoria, da parte di entrambi i giudici di merito, di sufficienza di petitum e causa petendi del ricorso introduttivo del giudizio – avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto (o la parte saliente) del ricorso introduttivo del giudizio, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
5. Con il motivo indicato come IV si denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2099 c.c., alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo, la Corte territoriale, errato nell’escludere la quantificazione della retribuzione in natura, sulla quale la T. aveva preso posizione in sede di invio delle osservazioni all’elaborato del perito nominato dal giudice.
I giudici di merito hanno, inoltre, trascurato che tale profilo dimostrava chiaramente la sussistenza di un rapporto sentimentale tra le parti.
5.1. Il motivo è inammissibile.
5.2. La ricorrente lamenta in questa sede la mancata detrazione, dal credito riconosciuto a favore della lavoratrice, del corrispettivo di vitto e alloggio, richiamando semplicemente le deduzioni effettuate in sede di nomina del consulente tecnico d’ufficio, ma nulla specifica in ordine ad una chiara, precisa e tempestiva proposizione di tale voce retributiva nel corso del primo grado e nella memoria di costituzione in primo grado a fronte della rilevata novità della questione da parte della Corte territoriale.
6. Con i motivi indicati come IV-bis e IV-ter si denunzia violazione e/o falsa applicazione del CCNL settore Turismo, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., avendo, la Corte territoriale, errato nell’individuazione della qualifica da attribuire alla lavoratrice, spettandogli – alla luce delle deposizioni testimoniali raccolte – semmai il VI livello, essendo la lavoratrice addetta esclusivamente alle pulizie e alla preparazione delle colazioni degli ospiti della residenza.
6.1. I motivi sono inammissibili.
6.2. Le censure sostanzialmente sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esse contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento; si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053/14) sostanziali censure ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., a monte non consentite dall’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. (attuale quarto comma dell’art. 360 c.p.c., inserito, dall’art. 3, comma 27, lett. a), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e l’inquadramento nel V livello di cui al CCNL settore Turismo.
7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. (in quanto il controricorso deve ritenersi tempestivo, ossia notificato entro 40 gg dalla notifica del ricorso e depositato entro 20 giorni dalla sua notifica, ai sensi dell’art. 370 c.p.c. nella versione precedente la novella introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, trattandosi di ricorso per cassazione notificato prima dell’1.1.2023).
8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge […]”.
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