Il 4 Giugno 2026 il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto-legge in materia di giustizia che contiene, tra le altre norme, anche quelle concernenti la riforma dell’Esame di Stato per l’abilitazione forense. Il Consiglio nazionale forense aveva chiesto poche settimane fa di stralciare dalla riforma forense (si v. il disegno di legge n. 2629 recante «Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense», presentato il 26 settembre 2025 dal Ministro della Giustizia alla Camera dei Deputati) le disposizioni sull’esame di abilitazione e approvarle subito. Il Consiglio dei ministri ha accolto l’invito, adottando  un decreto legge che rende immediatamente operative le nuove regole.

DECRETO-LEGGE 12 giugno 2026, n. 100 (Decreto Giustizia). Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024

Capo IDisposizioni urgenti in materia di giustizia

Art. 1Disposizioni in materia di esame di Stato per l’accesso alla professione di avvocato

1. L’esame di Stato per l’accesso alla professione di avvocato si svolge in un’unica sessione annuale e si articola in due prove scritte e in una prova orale.

2. Le prove scritte si svolgono, sui temi formulati dal Ministro della giustizia, in presenza e con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. I candidati non possono portare con sè testi o scritti, anche informatici, nè strumenti elettronici o di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame disposta con provvedimento del presidente della sottocommissione, sentiti almeno due commissari. Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove dell’esame, scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall’esame, ai sensi del secondo periodo. Le prove hanno ad oggetto la redazione di:

a) un parere motivato su una questione proposta in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;

b) un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un caso pratico proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.

3. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta e consiste in un colloquio avente ad oggetto:

a) la soluzione di un caso pratico che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;

b) la risposta a tre quesiti: il primo in materia di diritto processuale, civile o penale, a scelta del candidato, il secondo in materia di diritto sostanziale, civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato, e il terzo in materia di diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell’Unione Europea o tributario, a scelta del candidato;

c) un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.

4. La valutazione delle prove si fonda sui seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarità;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

5. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente delle sottocommissioni d’esame dispone di dieci punti di merito e alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna prova scritta. Per la valutazione della prova orale ogni componente delle sottocommissioni d’esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettere a) e c) e di dieci punti di merito per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b). Sono giudicati idonei i candidati che ottengono, nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a 90 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettera a) e lettera c) e per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b).

6. La commissione di esame è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:

a) tre effettivi e tre supplenti, sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede;

b) uno effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio;

c) uno effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori in materie giuridiche anche in pensione.

7. Con il decreto di cui al comma 6, presso ogni sede di corte d’appello, è nominata una sottocommissione formata da tre componenti effettivi e tre supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e uno effettivo e uno supplente sono individuati tra le categorie di cui al medesimo comma 6, lettere b) e c). Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali ed è presieduta da un avvocato. Presso ogni corte d’appello, se il numero dei candidati lo richiede, possono essere formate, con gli stessi criteri di cui al presente comma, ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

8. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell’ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense.

9. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto.

10. Le funzioni di segretario sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purchè in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell’amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all’amministrazione della giustizia.

11. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione della prova scritta tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d’esame scritte e orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell’atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.

12. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d’esame sono disciplinati:

a) le modalità di svolgimento dell’esame di Stato, ivi comprese le modalità di svolgimento delle prove scritte e delle prove orali, le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per le prove scritte e orali nonchè le modalità in cui è assicurata la pubblicità dell’avvio delle procedure per l’esame di abilitazione;

b) le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonchè la possibilità di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.

13. In deroga a quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all’istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall’articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all’articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247:

a) le verifiche intermedie non sono svolte e l’accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l’80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;

b) la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.

14. Dopo la conclusione dell’esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l’iscrizione nell’albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell’iscrizione negli albi.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima sessione successiva all’entrata in vigore del presente decreto.

16. Gli articoli 46, 47 e 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono abrogati.

17. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all’Erario della tassa di cui all’articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.

18. Le spese per la sessione d’esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 62, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al primo periodo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.