Con la sentenza sulla causa C-492/23 del 2 dicembre 2025, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che il gestore di un sito di mercato è responsabile del trattamento dei dati personali contenuti negli annunci pubblicati sulla sua piattaforma.
Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sentenza 2 dicembre 2025 nella causa C-492/23, Russmedia Digital e Inform Media Press.
Il gestore di un sito di mercato online, prima della pubblicazione di annunci, deve in particolare individuare quelli che contengono dati sensibili e verificare che l’inserzionista sia effettivamente la persona i cui dati figurano in tale annuncio o che esso disponga del consenso esplicito di tale persona.
1.Il diritto dell’Unione obbliga il gestore di un sito di mercato online ad assumersi la responsabilità dei dati personali contenuti negli annunci pubblicati sulla sua piattaforma, in conformità con il RGPD (Regolamento generale sulla protezione dei dati) [1].
Il gestore deve in particolare attuare misure tecniche e organizzative adeguate per individuare, prima della pubblicazione, gli annunci che contengono dati sensibili e verificare che l’inserzionista sia effettivamente la persona i cui dati figurano in tale annuncio. In caso contrario, il gestore deve rifiutare la pubblicazione dell’annuncio, a meno che l’inserzionista possa dimostrare che tale persona ha prestato il suo consenso esplicito a detta pubblicazione o che quest’ultima rientra in una delle altre eccezioni previste dal RGPD [2]. Inoltre, il gestore deve attuare misure per impedire che tali annunci, una volta pubblicati sulla sua piattaforma, siano copiati e illecitamente pubblicati su altri siti Internet. Peraltro, esso non può sottrarsi a tali obblighi appellandosi alla direttiva 2000/31/CE[3], che comprende tra l’altro articoli [4] relativi a situazioni in cui i prestatori di servizi della società dell’informazione non possono essere considerati responsabili.
2. La Russmedia Digital, una società di diritto rumeno, è proprietaria del sito Internet www.publi24.ro. Questo sito è un mercato online sul quale è possibile pubblicare annunci gratuitamente o a pagamento. Tali annunci riguardano in particolare la vendita di beni o la fornitura di servizi in Romania.
Il 1° agosto 2018 una persona non identificata ha pubblicato su questo sito un messaggio in cui si affermava che una donna offriva servizi sessuali. Il messaggio conteneva foto della donna, utilizzate senza il suo consenso, e il suo numero di telefono. La donna ha ritenuto che l’annuncio fosse menzognero e dannoso e ha quindi chiesto al proprietario del sito di rimuoverlo.
Dopo tale richiesta, nel giro di un’ora la Russmedia Digital ha provveduto a rimuovere la pubblicazione. Tuttavia l’annuncio in questione era già stato diffuso su altri siti Internet, sui quali è rimasto accessibile.
3.In tali circostanze, ritenendo che l’annuncio violasse i suoi diritti all’immagine, all’onore, alla reputazione, alla vita privata nonché le norme relative al trattamento dei dati personali,
la donna ha adito la giustizia rumena.
Il Tribunale di primo grado di Cluj-Napoca le ha dato ragione e ha condannato la Russmedia Digital a versarle 7 000 euro a titolo di danni morali.
In appello, tuttavia, il Tribunale specializzato di Cluj ha considerato tale società esonerata da responsabilità, qualificandola come semplice prestatore di servizi di hosting non responsabile dei contenuti pubblicati dai suoi utenti.
La vittima ha quindi impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Cluj. Quest’ultima ha deciso di adire la Corte di giustizia per ottenere chiarimenti circa l’interpretazione del diritto dell’Unione, in particolare quanto agli Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate in contatto! obblighi che gravano sul gestore di un mercato online ai sensi del RGPD, e per chiarire se tale gestore possa sottrarsi a detti obblighi in virtù dell’esonero da responsabilità previsto dalla direttiva 2000/31 per i prestatori di servizi della società dell’informazione[5] .
4. Nella sua sentenza, la Corte statuisce che il gestore di un mercato online come la Russmedia Digital è titolare, ai sensi del RGPD[6], del trattamento dei dati personali contenuti negli annunci pubblicati nel proprio mercato online. Infatti, anche se l’annuncio è inserito da un utente, tale annuncio viene pubblicato su Internet e quindi reso accessibile agli utenti di Internet solo grazie al mercato online.
Di conseguenza, il gestore di un mercato online deve, prima di pubblicare tali annunci e mediante misure tecniche e organizzative adeguate, individuare quelli che contengono dati sensibili, come quelli oggetto della presente causa, e verificare se l’utente che si appresta a collocare un annuncio di questo tipo sia la persona i cui dati sensibili vi figurano.
Se così non è, esso deve verificare se la persona i cui dati sono pubblicati ha prestato il proprio consenso esplicito alla pubblicazione. In assenza di questo consenso, il gestore di un mercato online deve rifiutare la pubblicazione dell’annuncio in questione, a meno che quest’ultima rientri in una delle altre eccezioni previste dal RGPD.
Inoltre, il gestore di un mercato online deve adoperarsi per impedire che gli annunci contenenti dati sensibili pubblicati sul suo sito siano copiati e illecitamente pubblicati su altri siti Internet. A tal fine, deve mettere in atto misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate.
Infine, la Corte precisa che il gestore di un mercato online non può sottrarsi a tali obblighi, che gli incombono ai sensi del RGPD, invocando l’esonero da responsabilità previsto dalla direttiva 2000/31.
[1] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
[2] V. articolo 9 del RGPD, che prevede un regime di protezione speciale per i dati sensibili, tra cui quelli relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale di una persona fisica. Secondo tale articolo, il trattamento di tali dati è, in linea di principio, vietato, salvo nei casi in cui sia contemplato da una delle eccezioni ivi elencate.
[3] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»).
[4] V. articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31
[5] V. articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31.
[6] V. articolo 4, punto 7, del RGPD.
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