
L’opera di Bansky, che raffigura un uomo con il volto coperto da una bandiera, è comparsa a Londra in Waterloo Place.
Sull’uso e abuso della parola Nazione
La parola Nazione[1] viene usata in Italia, soprattutto da esponenti del Governo di centro-destra, al posto di termini più appropriati come Paese, Stato o Repubblica. Stato e Nazione non sono sinonimi ma concetti che hanno origini ed evoluzioni diverse. Lo Stato è un’entità politica con un governo, un territorio e una popolazione. La Nazione è invece un concetto usato e curvato in senso culturale e identitario.
Come molti sanno, nella Costituzione italiana la parola Repubblica figura 75 volte; la parola Stato 63 volte, la parola Popolo 4 volte; le parole Paese e Nazione 3 volte, le parole Patria e Italia 2 volte. L’uso delle parole Paese e Nazione è minimo, mentre ben più ampio è il ricorso, non solo tecnico-giuridico, ai termini Stato e Repubblica. Giova rimarcare l’uso assai contenuto da parte dei Costituenti dei termini Patria (per il riferimento automatico alla difesa militare) e Nazione (per la complessità e indeterminatezza del concetto).
Quando si parla di Nazione nella Costituzione ?
a) Nell’ art. 9, comma 2: “[La Repubblica] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. In questo caso, la parola Nazione si spiega e si comprende bene perché il “passato” storico-archeologico, monumentale, letterario, artistico, ecc.: in ogni caso “culturale”, contribuisce a determinare proprio l’idea di Nazione;
b) nell’art. 67. “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. Qui i Costituenti non volevano che i parlamentari rappresentassero una qualche “identità nazionale” in senso stretto, ma esigevano piuttosto che l’eletto si curasse degli interessi generali e, per poterlo fare, ne garantiva la libertà di coscienza nell’esercizio delle funzioni (c.d. divieto di mandato imperativo);
c) nell’art. 98, comma 1: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”. Posta l’evidente l’analogia con l’art. 67, qui è ancor più evidente che i pubblici impiegati non debbano tanto garantire una non ben definita “identità nazionale”, quanto il rispetto dell’interesse generale sotto forma di imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Ora, è proprio l’idea o il termine di Nazione che -per la sua intrinseca indeterminatezza- naturalmente presenta una certa polivalenza, ambivalenza, se non equivocità.
Cos’è la “nazione italiana” e chi la definisce? Nella peggiore storia politica del nostro Paese, la risposta ha avuto una caratterizzazione etnica, imposta da un potere autoritario. È la Liberazione che ci ha consentito, per l’appunto, di liberarci dal nazionalismo nazifascista, che aveva calpestato libertà, democrazia, dignità delle persone e giustizia.
Persino il generale francese Charles De Gaulle (1890-1970) usava affermare che “il patriottismo è l’amore per il proprio paese, il nazionalismo è l’odio per gli altri paesi”.
Per definire l’idea di Nazione non sembrano sufficienti le (troppo spesso e a sproposito richiamate) caratteristiche tradizionali. . Ad esempio, la parola “religione” da sola non basta: in Inghilterra e in Germania, tra gli altri Paesi, prevale un mix di anglicani e cattolici, da un lato e di luterani e cattolici, dall’altro. Altrettanto dicasi per la parola “etnia”. Nemmeno la “lingua” è il fattore decisivo per la determinazione del concetto di nazione. Si pensi all’Italia, dove buona parte delle minoranze linguistiche sono tutelate dalla Costituzione[2]; si pensi alla Svizzera, Paese ampiamente plurilingue e non per questo anche plurinazionale.
Di fatto, il concetto di Nazione e quello di identità nazionale non sono statici e immobili, ma sono storicamente e necessariamente in continua, costante evoluzione, apparendo dunque intrinsecamente dinamici[3]. Così, alla fine la nazione risulta un fenomeno estremamente fluido e opaco nella cui natura si può penetrare solo se lo si decostruisce nei suoi elementi costituivi, trattandosi di un dispositivo composito e contraddittorio, un contenitore che potenzialmente si può riempire di qualunque significato purché sia identitario. La nazione e il nazionalismo, non solo costruiscono miraggi ideologici a seconda delle esigenze del momento storico, ma la nazione stessa e il principio di nazionalità sono una forma specifica di chimera ideologica se pensati come sostanziali (cioè come si presentano essi stessi). Definendo la natura della nazione come chimerica, non s’intende assolutamente sostenere che i dispositivi e le dinamiche sociali su cui essa poggia e che produce sono inesistenti, ma si vuole mettere in luce che il suo apparire fenomenico sociale è profondamente ingannevole[4].
[1] I concetti di Stato e Nazione non sono sinonimi e non coincidono sempre: esistono popoli senza Stato e Stati che contengono molteplici nazionalità. Comprendere queste differenze è fondamentale perché il nazionalismo influenza confini e conflitti, creando instabilità o rafforzando identità comuni. Che cosa dice il Trattato dell’Unione Europea? La versione italiana del TFUE, che è il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, contiene 779 volte le parole “Stati membri”, con la S maiuscola, con riferimento agli stati appartenenti all’Unione. Non contiene la parola “nazioni”, se non con riferimento ai rapporti con le “Nazioni Unite”. Contiene anche 154 volte la parola “paesi”, riferita generalmente ai “paesi terzi” o ai “paesi e territori d’oltremare” e “paesi in via di sviluppo” e una sola volta ai “paesi membri”. La versione in inglese utilizza i termini “Member States”, con entrambe le iniziali maiuscole e “countries” per definire le altre categorie di paesi.
[2] Art. 6. “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”. Un’importante evoluzione del nostro ordinamento deriva dall’appartenenza all’Unione europea, in forza di disposizioni che hanno lo stesso valore giuridico dei Trattati (art. 6, par. 1 TUE). Ai sensi della Carta di Nizza, ogni Paese membro dell’Unione, oltre a vietare qualsiasi forma di discriminazione (art. 21), deve rispettare la diversità culturale, religiosa e linguistica (art. 22). L’interpretazione giurisprudenziale del principio di non discriminazione e della libertà fondamentale della libera circolazione di persone ad opera della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha portato ad estendere le prerogative riservate alle minoranze nazionali a favore dei cittadini di altri Stati membri, ai quali va dunque assicurata parità di trattamento entro i medesimi limiti già applicati nel diritto interno; conseguentemente, ai cittadini dell’Unione è riconosciuto il diritto all’uso della lingua tedesca in provincia di Bolzano, tanto nel processo penale (CdG, sent. 24.11.1998, C274-96), quanto in quello civile (CdG, sent. 27.03.2014, n. 322). Per effetto dell’ordinamento giuridico multilivello si è passati dal riconoscere misure di tutela attiva per la conservazione di gruppi minoritari nazionali, all’applicare forme di differenziazione quale strumento per la salvaguardia dell’unitarietà della cittadinanza europea.
[3] Cfr. A. Spadaro, Identità “costituzionale” e identità “nazionale”: non sempre simul stabunt e non sempre simul cadent, Rivista AIC, 3/2025, p. 75.
[4] L.Bogdanic, Che cosa è la nazione? Il caso dei Balcani occidental,Micro Mega, 23 Marzo 2021.
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