(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)

Corte di cassazione. Ordinanza 1° aprile 2026, n. 8139

Trattamento pensionistico – Contributo di solidarietà – Prescrizione decennale – Indebito prelievo – Principio del pro rata – Prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali

“[…] La Corte di cassazione

(omissis)

Fatti di causa

1. Le parti controvertono circa il diritto di I.L. :

a) di percepire la pensione di vecchiaia —  della quale è titolare con decorrenza dal 01/07/2005 —  senza l’applicazione del contributo di solidarietà, con la condanna della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Dottori commercialisti alla restituzione di quanto prelevato a tale titolo  dal settembre 2010 a settembre 2021 e a corrispondergli il trattamento pensionistico nella misura derivante;

b) di percepire la quota retributiva della medesima pensione, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive sino al 31/12/2023, in applicazione del criterio del «pro rata» e quindi nella misura risultante dall’applicazione della normativa previgente rispetto alla disciplina del regime previdenziale introdotta con il Regolamento della Cassa approvato il 14/07/2024 luglio 2004.

2. Il Tribunale di Pavia accolse tutte le domande proposte da L., nel limite della prescrizione decennale.

3. La Corte d’appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza appellata.

4. Per la cassazione della sentenza della corte territoriale ricorre la Cassa, con ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria, ai quali L. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

5. Il consigliere a ciò delegato ha proposto la definizione agevolata del ricorso, ex art.380 bis cod. proc. civ., e la Cassa ha chiesto la decisione della causa.

6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la Cassa lamenta la «violazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008; violazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell’art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione dell’art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); violazione dell’art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”); violazione dell’art. 3, Cost.; violazione art. 23, Cost.; violazione dell’art. 38, Cost.; violazione canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss., Cod. Civ.».

2. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la Cassa lamenta la «violazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 509/1994; violazione art. 10 ed art. 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC; violazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 e successive modifiche ed integrazioni; contraddittorietà ed insufficienza della motivazione (violazione degli artt. 112, 132, Cod. Proc. Civ. e dell’art. 118, Disp. Att. Cod. Proc. Civ.); violazione artt. 1362 e ss., Cod. Civ.».

3. I primi due motivi devono essere esaminati congiuntamente, per l’intima connessione che li lega, afferendo alla medesima questione giuridica, ossia la legittimità (o meno) del contributo di solidarietà imposto dalla Cassa.

4. Sulla questione il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte, «che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso, in controversie del tutto sovrapponibili a quella odierna, anche in rapporto alle previsioni del d.l. n. 201 del 2011, essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di 
determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.

Cassazione n. 603/2019, ex multis, ha poi rilevato che «appare utile, al fine di confermare l’estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l’analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un “prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”; ed è, dunque, la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall’art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa; sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità, per le Casse, di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un “criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore».

 Detto orientamento, iniziato con Cass. n. 25212/2009 e proseguito con, ex multis, Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, n. 24403/2024, n. 24605/2024, n. 24667/2024, n. 23126/2025, n. 22154/2025, n. 21895/2025 è consolidato e va confermato» (da ultimo, Cass. n.26361/2025).

5. Le argomentazioni svolte dalla Cassa nel ricorso per cassazione, come illustrate nella memoria, sono già state esaminate con attenzione da questa Corte, e pertanto non sussistono ragioni nuove o diverse per discostarsi dai principi di diritto sopra richiamati, ai quali il Collegio intende dare continuità.

6. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. civ.) la Cassa lamenta la «violazione artt. 2946 e 2948, Cod. Civ.; violazione art. 129, R.D.L n. 1827/1935 ed art. 47-bis, D.P.R. n. 639/1970; violazione art. 1282, Cod. Civ.».

7. Anche con riferimento al terzo motivo, che sostanzialmente prospetta la tesi della applicabilità della prescrizione quinquennale in luogo di quella decennale, il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte, giacché «come evidenziato fin da Cass. n. 31527/2022, in cui si controverteva di un caso analogo al presente, la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, cod. civ. – così come dall’art.129 del r. d. l. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.

Né vale in contrario richiamare l’art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.” Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (ex plurimis, Cass. n. 4604/2023).

Questo indirizzo si è consolidato (ex multis, Cass. n. 31641/2022, n. 31642/22, n.449/2023, n.688/2023, Cass. n. 4263/2023, n. 4314/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024, n. 23126/2025, n. 22154/2025, n. 24151/2025) ed è condiviso dal Collegio.

Dato il differente ambito applicativo dell’art.47-bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion d’essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art.3 Cost» (da ultimo, Cass. 26361/2025 cit.).

8. Anche con riferimento al terzo motivo le argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista dell’adunanza camerale non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati nei precedenti casi in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l’orientamento formatosi va confermato.

9. I rilievi sopra svolti conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., con condanna al pagamento delle spese secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.

10. Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., contenendo l’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez.Un. n. 27195/2023 e n. 27433/2023, Cass. n.27947/2023);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio […]”.