(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo,G.Dobici)
Corte di Cassazione, Ordinanza 29 ottobre 2026, n. 28076
Lavoro subordinato giornalistico – Rapporto lavorativo autonomo – Inserimento stabile nell’organizzazione aziendale – Retribuzione a “pezzo” – Doppia conforme – Vizio di motivazione – Rigetto
“[…] La Corte di Cassazionw
(omissis)
Fatti di causa
Con sentenza depositata il giorno 31.7.2019 n. 2735, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello principale di I.E. s.p.a. ed accolto invece l’appello incidentale proposto dall’Inpgi avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accolto parzialmente l’opposizione proposta da quest’ultima società avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Inpgi per l’importo di € 24.051,48 a titolo di contributi e sanzioni di legge, dovuti in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato giornalistico tra la predetta società e sei giornalisti, nel periodo meglio indicato in ricorso.
Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e aveva condannato la società opponente per cinque delle sei posizioni contestate dall’Istituto previdenziale, ritendo che sussistesse nella specie, il vincolo della subordinazione, quand’anche attenuato per la specificità del lavoro giornalistico e dei contenuti intellettuali della prestazione che sfuggono a una effettiva eterodirezione della stessa prestazione.
La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, rigettando l’appello principale della società I.E. s.p.a. (confermando il rapporto di lavoro subordinato di cinque posizioni lavorative) ed accoglieva l’appello incidentale dell’Inpgi, sulla residua posizione in ordine alla quale il primo giudice aveva ritenuto non integrato il vincolo della subordinazione.
Avverso tale sentenza, G.N.N. s.p.a. (già I.E. s.p.a.) ha proposto ricorso in cassazione affidato a tre motivi, mentre l’Inpgi ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 2 CCNL giornalisti per avere erroneamente la Corte del merito ritenuto che con i lavoratori C., D. e V., videoperatori, fosse intercorso un rapporto di lavoro in regime di subordinazione – avuto riguardo al servizio da loro complessivamente svolto – come se le caratteristiche del servizio fornito in sé considerate, potessero consentire di per sé di attribuire ai singoli la natura di lavoratori subordinati: natura, invece, niente affatto provata, per ciascuno di loro, singolarmente considerato.
Il motivo è, preliminarmente, inammissibile.
L’individuazione degli indici sintomatici della subordinazione costituisce un accertamento di fatto, di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabile, ex se, nel giudizio di legittimità, se non per ciò che riguarda i caratteri identificativi del lavoro subordinato per come tipizzati dall’art. 2094 c.c. (cfr. Cass. n. 13071 del 2024).
La scelta degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione è censurabile esclusivamente in termini di vizio di motivazione che, peraltro, nella specie non è neppure deducibile per la presenza di una doppia decisione “conforme” sul punto.
Comunque anche nel merito la censura è infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo. In tale contesto assume rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l’attualità delle notizie e la tempestività dell’informazione (Cass. n. 1853/2016; Cass. n. 17723/2011).
Ciò premesso, va rammentato che nel rapporto di lavoro giornalistico gli estremi della subordinazione sono configurabili allorché ricorrano i requisiti del vincolo di dipendenza, della responsabilità di un servizio e, soprattutto, di continuità dell’impegno, inteso come prestazione di opera non occasionale e come attività sistematica di redazione di articoli o rubriche e dalla circostanza che, nell’intervallo tra una prestazione di lavoro ed un’altra, il datore di lavoro possa disporre dell’opera del prestatore, il quale è quindi tenuto, sia pur nei limiti di autonomia caratteristici di questo peculiare rapporto di lavoro, ad essere costantemente disponibile ai fini della soddisfazione delle esigenze e per l’esecuzione delle direttive impartitegli dal datore.
A ciò si aggiunga che è necessario che il lavoratore sia assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Tutti questi elementi sono, infatti, sintomatici dell’inserimento stabile del giornalista nell’organizzazione aziendale (cfr. per tutte, Cass. n. 20530/2022; Cass. n. 20099/2021; Cass. n. 22785/2013; Cass. n. 19231/2006).
Tali criteri sono validi sia per il giornalista che svolga la propria attività presso la sede centrale sia per il corrispondente, che è il giornalista decentrato che lavora in modo stabile in una città diversa dalla sede centrale della redazione e invia notizie da quel luogo assumendo, poi, la eventuale qualifica di redattore qualora la sua attività si contrassegnata, oltre che dal requisito fondamentale dell’elaborazione della notizia, dalle altre due sub condizioni, consistenti, la prima, nel carattere continuativo della trasmissione delle notizie e, la seconda, nel carattere generale delle medesime notizie, anche italiane o estere, in aggiunta a quelle locali, con la conseguenza che il requisito della continuità deve intendersi riferito non solo alle notizie locali, ma anche a quelle di dimensioni nazionali o estere (Cass. n. 10833/2010; Cass. n. 2930/2019. Cfr. da ultimo Cass. n. 1222/2026).
Orbene, nella specie, la Corte territoriale ha accertato sulla base delle risultanze istruttorie che la prestazione era stata resa in modo continuativo, con permanente disponibilità dei collaboratori in oggetto tra un servizio e l’altro.
Inoltre ha verificato che si era trattato di prestazione di natura personale ed era risultato accertato che nel lavoro, pur disimpegnato all’esterno, era stato mantenuto un collegamento funzionale con la redazione territoriale e vi era stata l’ingerenza dell’editore nell’esecuzione del rapporto, con riguardo alle indicazioni del servizio da realizzare, svolto per il conseguimento delle finalità dell’editore (secondo quanto meglio indicato alle pp. 5 e 6 della sentenza impugnata).
Con il secondo motivo di ricorso è denunciato l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio – con riguardo alla posizione lavorativa della giornalista M.P. – consistente nel fatto che gli articoli proposti dalla P., venivano remunerati solo se accettati dalla Redazione.
Si sostiene perciò che essendo pagata solo a “pezzo” se accettato, il relativo rapporto lavorativo avrebbe dovuto essere inquadrato come rapporto lavorativo autonomo e non subordinato: si sarebbe trattato di una locatio operis stante il rischio di non veder remunerata tutta l’attività resa.
La censura è inammissibile.
Essa non si confronta con la statuizione della Corte d’appello che ha accertato che la P. era stabilmente inserita nell’organizzazione aziendale ed assicurava l’informazione tempestiva completa per la zona di competenza, facendo fronte alle esigenze dell’editore che poteva fare affidamento sulla sua disponibilità permanente quale corrispondente della zona di competenza.
Peraltro il fatto denunciato non è decisivo atteso che, come rilevato dalla Corte d’appello, la circostanza che i “pezzi” scritti dalla P. potessero anche non venire accettati e, quindi, pubblicati, costituiva non è incompatibile con il fatto accertato della messa a disposizione continua da parte della giornalista, della prestazione lavorativa in favore dell’Editore.
Rientra nei poteri del datore di lavoro, scegliere se e come utilizzare il materiale fornitogli, anzi ciò è il tratto caratteristico del lavoro giornalistico che conferma l’inserimento del corrispondente locale nell’attività redazionale e la sottoposizione della sua attività alle esigenze dell’editore. Proprio tali accertamenti hanno determinato la Corte del merito ad escludere che per ogni singolo “pezzo” potesse configurarsi una successione di singoli incarichi, come opinato dalla società editrice traendo spunto dal mancato pagamento di singoli “pezzi” non accettati.
Questa Corte (cfr. Cass. n. 290 del 2014) ha affermato, condivisibilmente, che nell’ambito del rapporto giornalistico non è incompatibile con il vincolo della subordinazione la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni.
Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente si duole della violazione dell’art.2094 c.c. e dell’art. 12 CCNL giornalisti, otre che dell’avvenuto travisamento delle prove, con riguardo ancora alla posizione della giornalista M.P. sul rilievo che nel corso dell’istruttoria svolta non sarebbe emerso alcun elemento idoneo a far affermare che la sig.ra P. fosse stabilmente a disposizione della redazione.
Ad avviso della società ricorrente, al contrario, le prove assunte andrebbero in una direzione del tutto diversa.
Il motivo è inammissibile.
Con la censura ci si duole della valutazione operata dalla Corte di merito delle risultanze istruttorie, e specificatamente della prova testimoniale raccolta in primo grado e posta dal giudice di appello a fondamento del suo convincimento (in particolare le dichiarazioni dei testi V., R., L. e O.).
Più che di un travisamento dei fatti, nel ristrettissimo limite in cui potrebbe in ipotesi rilevare, ciò che si lamenta è una diversa interpretazione delle dichiarazioni dei testi. Ma come è noto si tratta di valutazione, questa, che è riservata al giudice del merito e si sottrae, ex se, al vaglio di legittimità.
Inoltre, il fatto che la redazione si rivolgesse, in ambito locale anche ad altri giornalisti, non è rilevante al fine di escludere l’accertata subordinazione.
Il fatto che il corrispondente locale sia quello che garantisce alla redazione un flusso continuativo di notizie da un dato territorio, non implica che egli sia anche l’unico a scrivere da quel territorio, in quanto l’impiego di più corrispondenti non è affatto straordinario, ma si verifica quando più eventi si svolgono contemporaneamente e non possono essere coperti da un solo giornalista.
In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
Ne segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite che sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo previsto a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, il 15% per spese generali, oltre agli accessori di legge […]”.
Commenti recenti