(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)
Corte di cassazione. Ordinanza 31 ottobre 2026, n. 28194
Pubblico impiego – Rapporto di collaborazione – Natura subordinata – Differenze retributive – TFR – Risarcimento del danno – Legittimazione passiva – Prescrizione dei crediti retributivi – Rigetto
“[…] La Corte di cassazione
(omissis)
Fatti di causa
1. L’Azienda Ospedaliera (…) ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1476/2025, pubblicata il 17 aprile 2025, che, in accoglimento dell’appello proposto da N.I. avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Roma n. 3419/2021, ha dichiarato che il rapporto di collaborazione intercorso tra lo I. e l’Azienda dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2018 ha avuto natura subordinata e ha pertanto condannato l’Azienda al pagamento in suo favore delle differenze retributive e del TFR, nonché al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, quantificato in euro 65.479,56, oltre accessori.
2. N.I. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato a un unico motivo e illustrato da memoria.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo del ricorso principale, l’Azienda denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 7, del d.P.C.M. 20 dicembre 1999, per avere la Corte territoriale condannato l’Azienda al pagamento del TFR, trascurando che in base a tale norma la legittimazione a liquidare le prestazioni collegate alla cessazione del rapporto spetta, nell’impiego pubblico, all’Inps e non al datore di lavoro.
2. Rispetto a tale motivo, il controricorrente solleva un’eccezione di carattere processuale, sostenendo che la questione della (carenza di) legittimazione passiva dell’ente-datore di lavoro è da considerarsi nuova, in quanto fatta valere dall’Azienda per la prima volta con il ricorso per cassazione; su di essa si sarebbe pertanto formato il giudicato interno.
2.1. L’eccezione va disattesa, in quanto si tratta di questione di diritto, che non implica ulteriori accertamenti di fatto e che può essere dunque valutata per la prima volta anche in sede di legittimità, in sintonia con il principio iura novit curia (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 3 n. 15196 del 12/06/2018).
2.2. Né varrebbe affermare, in senso contrario, che su di essa si è formato il giudicato, visto che la domanda di N.I. era stata rigettata in primo grado, perché il Tribunale aveva ritenuto non raggiunta la prova della subordinazione, sicché nessuna condanna era stata pronunciata nei confronti dell’Azienda ed era, quindi, rimasta impregiudicata la questione della legittimazione passiva rispetto all’obbligazione qui in discussione.
Si tratta dunque di una vicenda processuale nettamente diversa da quella affrontata e decisa dall’ordinanza di questa Corte n. 31921 dell’8 dicembre 2025, sempre relativa alla legittimazione passiva dell’Azienda (…) rispetto all’obbligo di pagamento del TFR: in quell’occasione, infatti, l’Azienda non aveva impugnato (sotto il profilo della legittimazione dal lato passivo) la sentenza di primo grado a sé sfavorevole, che era così passata in giudicato e ciò aveva impedito l’esame della questione sollevata per la prima volta in sede di legittimità.
3. Venendo dunque al merito del motivo, esso è infondato.
3.1. È noto come, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l’art. 2, comma 5, della legge n. 335 del 1995, abbia previsto che, per i lavoratori assunti alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, «i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto».
Benché la piena operatività di tale disciplina sia stata poi differita, non vi è dubbio che, a regime, l’art. 2120 c.c., come sostituito dalla legge n. 297 del 1982, si applichi ai lavoratori del pubblico impiego privatizzato e che ciò implichi che al versamento del TFR sia tenuto di regola il datore di lavoro pubblico, in qualità di soggetto che, al pari del datore privato, procede agli accantonamenti necessari alla formazione del TFR, ancorché nel pubblico impiego gli accantonamenti siano figurativi.
Tale regola è ricavabile dall’art. 2, comma 8, della legge n. 335 del 1995, dove è previsto che, per i pubblici dipendenti, «[i]l trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall’articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” istituito con l’articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982».
3.2. Su tali previsioni di carattere generale si è poi innestato il d.P.C.M. 20 dicembre 1999 citato dall’Azienda ricorrente, che, nel dare attuazione all’art. 2, comma 8, appena citato, ha previsto che anche per i dipendenti pubblici le somme accantonate dovessero confluire in un fondo per il trattamento di fine rapporto, la cui gestione era affidata all’Inpdap (poi Inps).
In base all’art. 1, comma 6, del d.P.C.M., la gestione del TFR da parte dell’istituto previdenziale comprende anche la liquidazione di esso in favore del lavoratore all’atto della cessazione del rapporto, sicché è indubbiamente corretta l’affermazione di Cass., Sez. L, n. 2829 del 05/02/2021, richiamata dalla ricorrente principale, secondo cui «nel pubblico impiego il TFR non è corrisposto dal datore di lavoro nell’ambito del rapporto bilaterale, ma dall’INPS, terzo rispetto al rapporto di lavoro».
Tale affermazione – che nella sentenza appena citata non serviva peraltro a risolvere un problema di legittimazione bensì un problema di continuità previdenziale e aliquote di calcolo del TFR – va tuttavia coordinata con il principio per cui l’erogazione del TFR da parte dell’ente previdenziale presuppone, come osservato dal controricorrente, un accantonamento pur figurativo delle quote di esso e dunque presuppone un rapporto lavorativo che tale accantonamento rendesse obbligatorio.
L’Inps si troverebbe altrimenti a dover pagare un TFR per il quale non è stata formata la relativa provvista.
Ne costituisce dimostrazione il fatto che, per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non era prevista l’iscrizione all’INPDAP per i trattamenti di fine servizio, l’art. 1, comma 8, del d.P.C.M. prevede che il TFR resti a totale carico degli enti medesimi, ai quali è affidata la gestione di tali trattamenti.
Quando dunque, come nella specie, i caratteri subordinati del rapporto di impiego pubblico emergano all’esito di un accertamento giudiziale sulla effettiva natura di un contratto formalmente qualificato di collaborazione coordinata e continuativa, l’obbligo di pagare il TFR grava sul datore di lavoro pubblico, posto che questi, sulla base della qualificazione del contratto, non procede agli accantonamenti, che si sono rivelati dovuti solo ex post.
È per tale ragione che questa Corte, con l’ordinanza n. 4360 del 13/02/2023, ha potuto confermare la sentenza di condanna al pagamento del TFR a carico del datore di lavoro (che in quel caso era l’Inps, ma quale successore dell’E., titolare dei contratti di collaborazione) e affermare che anche nel lavoro pubblico «il TFR compete all’interessato per il fatto stesso di avere ricevuto un compenso corrispondente al valore delle mansioni lavorative svolte, a condizione che tali mansioni siano riconducibili ad un rapporto di natura subordinata ed a prescindere dalla qualificazione formale dello stesso ad opera delle parti contraenti.
Se non conta l’originaria denominazione del rapporto come subordinato, non può, a maggior ragione, rilevare che detta denominazione venga assunta in un secondo momento o che, in seguito all’accertamento del giudice, il medesimo rapporto diventi formalmente subordinato».
3.3. Nella specie, è da escludere (e comunque non è stato neppure allegato) che l’Azienda abbia potuto procedere ad accantonamenti, sia pur figurativi, in quanto non riconosceva l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Il ricorso principale deve essere dunque rigettato.
4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, N.I. denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 e 36 Cost., per avere la Corte d’appello ritenuto, quanto a una parte dei crediti retributivi vantati dal ricorrente, che in caso di contratti a termine con le Aziende sanitarie la prescrizione decorra in corso di rapporto, trascurando la natura imprenditoriale di tali Aziende e dunque l’applicabilità della disciplina prevista per il lavoro privato.
4.1. Neanche tale motivo è fondato.
4.2. Le Aziende ospedaliere hanno natura di enti pubblici, come si ricava dal chiaro disposto dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale include nel novero delle amministrazioni pubbliche anche le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Ciò implica la piana applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato – sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine – decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione nel pubblico impiego privatizzato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 36197 del 28/12/2023 e, a seguire, tra le tante, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 11622 del 30/04/2024, Ordinanza n. 27769 del 17/10/2025).
Tali principi sono valevoli anche nell’ipotesi di successione di contratti flessibili, di cui poi sia accertata la natura subordinata.
Nel pubblico impiego privatizzato vige il divieto di costituzione giudiziale di un rapporto a tempo indeterminato e dunque manca ab origine la prospettiva di stabilizzazione del rapporto, il che esclude alla radice la possibilità di ipotizzare un metus rilevante ai fini del decorso della prescrizione (v., sulla scia di Cass., Sez. U, n. 36197 del 28/12/2023, Cass., Sez. L, nn. 11622 e 11628 del 30/04/2024, n. 21584 del 27/07/2025, n. 27769 del 17/10/2025, n. 25710 del 22/09/2026).
4.3. Anche il ricorso principale deve essere dunque disatteso.
5. Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Compensa le spese del giudizio di legittimità […]”.
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